Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Nuove disposizioni sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzionecato stampa 29 marzo 2000

Comunicato stampa 29 marzo 2000
Nuove disposizioni sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di
costruzione
Il Consiglio federale vuole aggiornare allo stato attuale della tecnica la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori sui cantieri. Per
questo motivo ha rielaborato l'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali nei lavori di costruzione e l'Ordinanza
concernente la prevenzione degli infortuni per lavori di qualsiasi genere
inerenti ai tetti, riunendole in una nuova ordinanza che entrerà in vigore
il 1° luglio 2000.
L'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni  e delle malattie
professionali nei lavori di costruzione e quella concernente la prevenzione
degli infortuni per lavori di qualsiasi genere inerenti ai tetti, vigenti
finora, risalgono al 1967 e non sono più all'altezza delle esigenze odierne.
La nuova ordinanza sui lavori di costruzione tiene conto dei criteri odierni
di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori sul posto di
lavoro.
L'ordinanza contiene disposizioni che devono essere osservate nell'ambito
dell'esecuzione di tutti i lavori di costruzione nonché prescrizioni
speciali inerenti ai lavori su tetti e all'installazione di ponteggi. Le
regolamentazioni principali seguenti sono nuove: gli aspetti della sicurezza
e della protezione della salute devono essere presi in considerazione sin
dalla fase di pianificazione dei lavori di costruzione. Si prescrive che in
ogni cantiere debba essere nominata una persona incaricata ad impartire
istruzioni e competente per la sicurezza e la protezione della salute. Il
datore di lavoro deve allontanare dal posto di lavoro i lavoratori che
mettono in pericolo se stessi o terzi esercitando la loro attività. Vengono
elencati i casi in cui è necessario portare il casco di protezione. In
prossimità di mezzi di trasporto si devono portare indumenti riflettenti.
Oltre al pronto soccorso è regolamentata la garanzia del soccorso delle
vittime di infortunio. Per avere una buona qualità dell'aria sul posto di
lavoro viene fissato il valore minimo del contenuto d'ossigeno nell'aria. Se
la qualità dell'aria non può essere garantita tramite misure adeguate, si
devono utilizzare apparecchi di protezione respiratoria. Per proteggersi dal
rumore e dalle vibrazioni si devono assolutamente portare protettori
auricolari adeguati. Infine, per il trasporto di persone, si prescrive
l'utilizzazione esclusiva di impianti e apparecchi previsti a questo scopo
dai fabbricanti.
  DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
  Servizio stampa e informazione

Informazioni:  tel. 031 / 322 36 46
  Marianne Gubser, sezione assicurazione
  infortuni e prevenzione degli infortuni
  Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: ordinanza e commenti
I comunicati stampa dell'UFAS e ulteriori informazioni possono essere
consultati sul sito internet www.ufas.admin.ch