Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Nuova ordinanza sui contributi d'estivazione

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 29.3.2000

Nuova ordinanza sui contributi d'estivazione

Il Consiglio federale ha varato la nuova ordinanza sui contributi
d'estivazione. Per garantire la gestione e la cura dei 600'000 ettari
di pascoli alpestri e del Giura il credito riservato ai contributi
d'estivazione è stato aumentato da 65 a 90 milioni di franchi. Con
questa revisione i contributi vengono collocati nell'ambito della
Politica agricola 2002, inseriti nel nuovo sistema di pagamenti
diretti e applicati coerentemente nell'interesse di uno sfruttamento
sostenibile della regione d'estivazione.
Benché il numero degli animali sugli alpeggi (carico) diminuisca a
causa della flessione degli effettivi di bestiame, è indispensabile
mantenere una gestione atta a garantire la cura della regione
d'estivazione. Per ogni azienda d'estivazione, pastorizia o con
pascoli comunitari è stato quindi fissato un carico usuale sulla base
del numero medio di animali rilevato negli anni 1996-98. Il contributo
d'estivazione rimane costante se negli anni successivi il numero di
animali varia fra il 75 e il 110 per cento del carico usuale. Non vi
sarà più alcun incentivo a intensificare lo sfruttamento di pascoli
ubicati in zone particolarmente favorevoli.
Il carico usuale viene fissato in carichi normali (1 unità di bestiame
grosso estivata durante 100 giorni). In linea di massima, il nuovo
contributo è di 260 franchi per carico normale. I contributi concessi
finora ammontavano a 300 franchi per le vacche, le pecore e le capre
da latte e a 200 franchi per unità di bestiame grosso di altri
animali. Questa differenziazione è stata soppressa. In futuro saranno
le possibilità di produzione e non più i contributi a determinare
quali categorie di animali verranno estivate.
Contrariamente a quanto è stato il caso finora, il calcolo del
contributo per carico normale consente di tenere in considerazione la
durata d'estivazione. In caso di estivazione prolungata ver-ranno
concessi contributi più elevati. Gli animali estivati per un breve
periodo vengono tenuti più a lungo sulle superfici utili sfruttate
tutto l'anno beneficiando di maggiori pagamenti diretti. Mediante una
regolamentazione eccezionale s'intende evitare che i gestori di
alpeggi con produzione lattiera e periodo d'estivazione breve
ottengano contributi più bassi.
I contributi concessi a favore dell'effettivo di ovini ammontano a 10
franchi per capo, rispettivamente a 120 franchi per carico normale,
ossia a un importo totale di 2,4 milioni di franchi. Essi non
subiscono alcun aumento. L'ordinanza prevede pure una limitazione del
carico per ettaro e provvedimenti adeguati volti a proteggere le
superfici sensibili. Inoltre, mediante un adeguamento dell'ordinanza
sulla caccia la Confederazione potrà sostenere maggiormente le misure
di prevenzione adottate contro i predatori di grande taglia.
La nuova ordinanza sui contributi d'estivazione prevede strumenti
efficaci per ovviare ed eliminare i danni ecologici ai pascoli. In
caso di mancato adempimento delle prescrizioni relative alla gestione,
i contributi devono essere ridotti. Laddove necessario, i Cantoni
possono chiedere a singole aziende di allestire piani di gestione
dettagliati e imporre condizioni supplementari.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA
Servizio della stampa e dell'informazione

Renseignements:
Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione principale Pagamenti
diretti e strutture, Eduard Hofer, Vicedirettore, tel. 031 - 322 25 87