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Elenchi ospedalieri dei Cantoni

Il Consiglio federale prende posizione in merito agli elenchi ospedalieri
dei Cantoni

Per chi necessita di un trattamento curativo ospedaliero, l'elenco
ospedaliero del relativo Cantone di dimora enumera gli ospedali che offrono
dette cure e per i quali l'assicurazione obbligatoria contro le malattie si
assume tutte le spese cagionate durante la permanenza nel reparto generale.
Negli elenchi ospedalieri figurano tutte le cure ammesse nel Cantone. In
linea di principio, dagli elenchi ospedalieri devono però risultare anche
gli ospedali extracantonali nei quali è garantita l'accoglienza
dell'ammalato e la piena copertura delle spese, se la cura appropriata non è
offerta nel Cantone di dimora. Quanto detto è stato fissato dal Consiglio
federale nelle decisioni relative a ricorsi di due cliniche che offrono
prestazioni altamente specializzate per pazienti provenienti da tutta la
Svizzera.

Secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) i Cantoni allestiscono
ognuno per sé o per un certo numero di essi una pianificazione del
fabbisogno quale base per l'elenco ospedaliero. Detta pianificazione tiene
conto in primo luogo degli ospedali nel Cantone stesso. Molti Cantoni, però,
non sono in grado di soddisfare o non del tutto le richieste della
popolazione cantonale soprattutto per quanto riguarda le cure che
necessitano di un'alta specializzazione. Ad esempio, vi sono in Svizzera
soltanto quattro centri per paraplegici che curano pazienti provenienti
dall'intera Svizzera. Benché sia opportuno che per questi settori di cure,
taluni Cantoni oppure tutti pongano mano a una pianificazione ospedaliera
comune, una tale collaborazione non è prescritta in modo vincolante dalla
LAMal.

Il Consiglio federale era quindi chiamato a chiarire la questione di come
garantire una coordinazione sufficiente tra le pianificazioni dei singoli
Cantoni quando non si giunge a una pianificazione vincolante sovracantonale,
stabilita su base volontaria. Esso si prefigge di garantire a ogni
assicurato la possibilità di recarsi in un ospedale adeguato per la cura in
questione senza dover aspettare troppo e senza doversi preoccupare se la
cassa malattia si assume effettivamente tutte le spese causate dalla
permanenza nel reparto generale.

Il Consiglio federale ha confermato la sua giurisprudenza, secondo cui i
Cantoni sono obbligati a valutare anche offerte appropriate nei Cantoni
limitrofi e a garantire le capacità necessarie nei loro elenchi ospedalieri
qualora i pazienti non dovessero trovare posti per il loro trattamento.

I casi giudicati lunedì riguardano il Canton Berna che, per principio, non
aveva previsto nel suo elenco ospedaliero ospedali extracantonali. Detto
Cantone è sollecitato a esaminare quale centro o quali centri intende
includere nell'elenco per il trattamento di paraplegici. Deve inoltre
chiarire se vi è un fabbisogno rilevante per la riabilitazione di
cardiopatici e di pazienti con disturbi circolatori per i quali non vi è
un'offerta sufficiente nelle cliniche bernesi.

Berna, 20 marzo 2000

Altre informazioni:
Martine Thiévent Schlup, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/322 41 12
Jan Bangert, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/322 47 87