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Allentato divieto di registrare conversazioni telefoniche

Allentato il divieto di registrare conversazioni telefoniche da parte degli
interlocutori

In consultazione le proposte della Commissione degli affari giuridici del
Consiglio degli Stati

Su richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli
Stati il Consiglio federale ha incaricato lunedí il Dipartimento federale di
giustizia e polizia di indire una consultazione, con scadenza il 30 giugno
2000, su un complemento all'articolo 179quinquies del Codice penale. Oggetto
della procedura è l'allentamento del divieto di registrare conversazioni
telefoniche da parte degli interlocutori.

Stando al vigente diritto penale è punibile l'interlocutore che registra la
conversazione telefonica senza l'assenso dell'altra persona. L'articolo
179quinquies CP, che prevede deroghe a questo principio, è diventato sempre
piú una regola in seguito alla liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni. Le registrazioni di conversazioni telefoniche da parte
degli interlocutori potevano in definitiva essere continuamente giustificate
con questa clausola d'eccezione che permetteva sino alla fine del 1997
registrazioni con attrezzature accessorie autorizzate dalle PTT. Una
protezione efficace contro registrazioni telefoniche indesiderate o
all'insaputa dell'altro utente non era quindi piú garantita. Nell'ambito
della riveduta legge sulle telecomunicazioni la disposizione derogatoria
dall'articolo 179quinquies  è stata quindi redatta in modo molto piú
restrittivo. Dall'inizio del 1998 la legge dichiara che è esente da pena
soltanto chi registra chiamate d'emergenza a scopo d'assistenza, di
salvataggio e di sicurezza.

Il 10 giugno 1998 il Consiglio degli Stati ha avallato l'iniziativa
parlamentare del consigliere agli Stati Bruno Frick - la quale vorrebbe
adeguare l'attuale articolo 179quinquies CP alle realtà e ai bisogni della
vita sociale ed economica - incaricando la sua commissione degli affari
giuridici di elaborare un avamprogetto. In questa sede è stato allora
proposto di completare l'articolo con due altre eccezioni, non punibili.
Cosí, oltre alla registrazione di chiamate d'emergenza a scopo d'assistenza,
di salvataggio e di sicurezza, non è punibile anche quella fatta da parte
dell'utente del collegamento utilizzato, sempreché gli altri interlocutori
siano stati ben informati che le loro parole saranno registrate. Inoltre
ciascun utente deve poter registrare conversazioni telefoniche in entrata
sempreché questa possibilità risulti dagli elenchi degli utenti.

Berna, 20 marzo 2000

Altre informazioni:

Ernst Gnägi, Ufficio federale di giustizia, Sezione Diritto penale - Parte
speciale, tel. 031/322 40 81