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Modifica delle prescrizioni in materia d'investimenti del patrimonio dell'istituto di previdenza

Modifica delle prescrizioni in materia d'investimenti del patrimonio
dell'istituto di previdenza: maggiore flessibilità e sicurezza negli
investimenti
Il Consiglio federale ha modificato le prescrizioni dell'Ordinanza sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP
2) concernenti gli investimenti del patrimonio dell'istituto di previdenza.
Le nuove disposizioni, che concedono una maggiore flessibilità in materia
d'investimenti rafforzando nel contempo la nozione di sicurezza, entreranno
in vigore il 1° aprile 2000.
Dall'introduzione, nel 1985, delle prescrizioni in materia d'investimenti i
mercati finanziari hanno subìto profondi mutamenti e si sono imposte nuove
conoscenze finanziarie. Le modifiche proposte mirano ad estendere e a
rendere più flessibili le possibilità d'investimento riformulando nel
contempo la nozione di sicurezza. Volte a concretizzare il principio in
genere ammesso secondo cui l'attività d'investimento degli istituti di
previdenza deve essere principalmente di competenza di questi ultimi, sono
incentrate essenzialmente sui punti seguenti: nuova formulazione della
sicurezza e della ripartizione dei rischi, estensione delle possibilità in
materia d'investimenti indiretti e possibilità di derogare alle norme
fissate limitando nel contempo gli investimenti non garantiti presso il
datore di lavoro.
Nuova definizione di sicurezza
Nell'investire il suo patrimonio l'istituto deve innanzitutto provvedere
affinché venga garantita la sicurezza della realizzazione degli scopi di
previdenza. D'ora in poi la valutazione della sicurezza dovrà basarsi su un
esame globale della situazione finanziaria dell'istituto. Quest'esame non è
per principio una novità in quanto molte casse pensioni definiscono già la
loro strategia d'investimenti fondandosi su un'analisi di attivi e passivi
(Asset Liability). Con la nuova definizione di sicurezza tutti gli istituti
di previdenza saranno tenuti, tra l'altro basandosi sulla loro analisi, a
formulare, concretizzare e presentare in modo comprensibile la loro politica
in materia di riserve tecniche e finanziarie, permettendo così agli organi
di controllo e alle autorità di vigilanza di valutare meglio la situazione
finanziaria dei singoli istituti.

Investimenti collettivi
Per tenere conto di queste esigenze la nozione di investimenti indiretti è
stata sostituita con quella d'investimenti collettivi, che costituiscono
l'investimento in comune del patrimonio (cosiddetto pooling). Questa nuova
formulazione permetterà d'investire tra l'altro, diversamente da quanto
avviene oggi, averi in fondi d'investimento esteri. Controllare che le
condizioni dell'ordinanza in materia d'investimenti collettivi siano
soddisfatte spetta alle casse pensioni.
Ampliamento delle possibilità d'investimento
La nuova formulazione estende le possibilità d'investimento e allarga le
competenze degli organi responsabili delle casse pensioni. Gli istituti di
previdenza che si avvalgono delle possibilità citate devono stendere un
rapporto annuale che dimostri chiaramente che la realizzazione degli
obiettivi di previdenza non è minacciata. Il compendio di questo rapporto
deve far parte deggli allegati ai conti annui. Oltre a questa flessibilità,
il legislatore ha introdotto regole più severe per quanto riguarda gli
investimenti non garantiti presso il datore di lavoro, per i quali non si
potranno più prevedere deroghe alle norme stabilite.
 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: tel. 031 / 322 90 36
 Stuffeti Daniel, capodivisione
 Divisione previdenza professionale
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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