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Competizione e cooperazione tra università : la nuova legge federale sull´aiuto alle università entra in vigore il 1° aprile 2000

Competizione e cooperazione tra università : la nuova legge federale
sull´aiuto alle università entra in vigore il 1° aprile 2000

Il Consiglio federale ha approvato la nuova legge federale sull´aiuto alle
università e la rispettiva ordinanza con entrata in vigore prevista per il
1° aprile 2000. Concretizzando il doppio principio della competizione e
della cooperazione nell´ambito del sistema universitario, la nuova legge
permette di sviluppare una politica coordinata dell´insegnamento superiore.
Essa prevede un´importante ristrutturazione degli organi della politica
universitaria e nuovi meccanismi per la concessione di sussidi federali.

La nuova legge federale sull´aiuto alle università e la cooperazione nel
settore universitario (LAU) è stata votata dalle Camere l´8 ottobre 1999.
Poiché nessun referendum è stato depositato entro il termine previsto del 3
febbraio 2000, il Consiglio federale ha deciso l´entrata in vigore della LAU
e della rispettiva ordinanza per il 1° aprile 2000. La validità della nuova
legge è limitata a otto anni.

Contrariamente alla vecchia legge, promulgata nel 1968 e rimaneggiata in
seguito a più riprese, che regolava esclusivamente le modalità per
l´attribuzione dei sussidi, la nuova LAU introduce nel sistema universitario
nuovi meccanismi di coordinazione e di cooperazione. Prendendo le mosse dal
doppio principio della competizione e della cooperazione nel settore delle
scuole universitarie, la nuova LAU spiana la via a una ristrutturazione
degli organi della politica universitaria svizzera e introduce nuovi
meccanismi per l´attribuzione dei sussidi.

Nuovi organi

Organo strategico comune della Confederazione e dei Cantoni, la nuova
Conferenza universitaria svizzera (CUS) riceve competenze settoriali per
prendere decisioni vincolanti nel settore universitario. L´articolo 6 della
nuova LAU dichiara la CUS competente per:

a) emanare ordinamenti quadro sulla durata normale degli studi e il
riconoscimento di unità di corsi e di diplomi finali;
b) accordare sussidi subordinati a progetti;
c) valutare periodicamente l´attribuzione dei poli nazionali di ricerca
nell´ottica della ripartizione dei compiti a livello nazionale dei compiti
tra le scuole universitarie;
d) riconoscere istituti o cicli di studio;
e) emanare le direttive sulla valutazione dell´insegnamento e della ricerca;
f) emanare le direttive concernenti la valorizzazione delle conoscenze
acquisite nel settore della ricerca.

La nuova CUS si compone di due rappresentanti della Confederazione, di un
rappresentante di ciascuno dei Cantoni universitari e di due rappresentanti
dei Cantoni non universitari. Essa potrà entrare in funzione a partire
dall´inizio del 2001 dopo la ratifica da parte dei Parlamenti cantonali di
un concordato tra i Cantoni universitari (riguardante la delega di
competenze alla CUS) e dopo la firma di una convenzione di cooperazione tra
la Confederazione e i Cantoni universitari.

Sempre per il 2001 sarà operativo un nuovo organo di accreditamento e di
garanzia della qualità. Questa istituzione, che agirà in modo indipendente,
ha il compito di introdurre procedure di accreditamento che tengano conto
dell´evoluzione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa e di
assicurare la coerenza dei meccanismi di autovalutazione delle nostre
università.

Università sussidiate in funzione delle loro prestazioni

I sussidi di base (partecipazione federale ai costi delle spese di gestione
delle università cantonali) erano finora attribuiti solo in funzione delle
spese cantonali. Con la nuova legge si passa a un modello di finanziamento
subordinato alle prestazioni delle università nell´ambito dell´insegnamento
e della ricerca. Le prestazioni nel settore dell´insegnamento si calcolano
in base al numero totale di studenti e la quota di studenti stranieri
accolti da un´università. Le prestazioni nel settore della ricerca si
misurano tenendo conto dell´attività di ricerca e di altri fondi acquisiti
da un´università (progetti del Fondo nazionale, dell´Unione europea, della
Commissione per la tecnologia e l´innovazione, di fondi privati e altri
fondi pubblici). Questo nuovo meccanismo per il versamento dei sussidi è
introdotto progressivamente nell´arco dei prossimi quattro anni. La
misurazione in funzione delle prestazioni sarà presa in considerazione in
ragione del 25% nel 2000, del 50% nel 2001, del 75% nel 2002 e del 100% a
partire dal 2003. La Confederazione continua inoltre a sussidiare gli
investimenti cantonali per le infrastrutture universitarie (edifici,
laboratori, apparecchiature).

Progetti federali per la soluzione di problemi di portata nazionale

Quale altro strumento per il funzionamento del sistema universitario
svizzero è stata introdotta l´attribuzione di sussidi a progetti per la
promozione dell´innovazione e della cooperazione tra le università. Questi
sussidi sono destinati a sostenere progetti di importanza nazionale:

- un programma di incoraggiamento delle nuove leve universitarie congiunto a
uno sforzo di promozione della parità tra donna e uomo (40% dei posti del
programma sono destinati a loro);
- la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nelle carriere
universitarie, con l´obiettivo di raddoppiare la quota delle donne
professori entro il 2006;
- la promozione delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione con
la creazione di un Campus virtuale svizzero;
- la realizzazione di una rete informatica delle università svizzere
(SWITCHng);
- lo sviluppo di una Rete svizzera di innovazione (RSI) destinata a favorire
lo sfruttamento delle conoscenze acquisite nelle scuole universitarie e di
intensificare il transfert di tecnologia;
- la promozione di progetti di cooperazione delle università cantonali
miranti ad esempio alla concentrazione e fusione delle attività.

Per molti di questi programmi è già stato aperto un concorso. I sussidi sono
versati dalla Conferenza universitaria svizzera.

Nell´ottobre 1999, le Camere federali hanno votato per il periodo 2000-2003
diversi crediti per l´aiuto alle università pari a una somma totale di 2´053
milioni di franchi (sussidi di base: 1´616 milioni, sussidi agli
investimenti: 250 milioni, sussidi subordinati a progetti: 187 milioni di
franchi).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL´INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni :
Signora Andrea Schenker, responsabile della sezione Affari universitari
presso l´Ufficio federale dell´educazione e della scienza, tel. 031 322 97
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