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1a revisione della LPP: Il Consiglio federale approva il messaggio

Comunicato stampa  1o marzo 2000
1a revisione della LPP:
Il Consiglio federale approva il messaggio
Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di
consultazione concernente la 1a revisione della LPP e trasmesso il messaggio
alle Camere federali. La revisione della LPP, oltre alla coordinazione con
la revisione dell'AVS, prevede misure per il consolidamento ed
un'applicazione ottimale e comporta costi supplementari di 355 milioni di
franchi al massimo.

L'età di pensionamento, il pensionamento flessibile e l'introduzione di una
rendita per vedovi nella previdenza professionale (LPP) vengono coordinati
con le corrispondenti disposizioni dell'AVS. Di conseguenza, questi
argomenti sono oggetto dell'11a revisione dell'AVS. Come avviene per l'AVS,
a partire da 59 anni anche nel secondo pilastro può essere riscossa
anticipatamente mezza rendita. Inoltre, la LPP permette anche la riscossione
anticipata dell'intera rendita a partire da 59 anni. La riduzione della
rendita in caso di riscossione anticipata viene calcolata, nella LPP,
unicamente secondo il calcolo attuariale.
Il Consiglio federale rinuncia per motivi di costo a un ampliamento del
secondo pilastro volto a migliorare la copertura previdenziale per persone
con reddito basso e per lavoratori a tempo parziale. Per contro, introduce
nella LPP la rendita per vedovi e il quarto di rendita di invalidità. In tal
modo la previdenza del secondo pilastro viene adeguata alle prestazioni già
fornite dall'AVS e dall'AI (primo pilastro). Per un consolidamento della
previdenza professionale, dato l'aumento della speranza di vita, si deve
ridurre l'aliquota di conversione. Per poter mantenere, ciononostante,
grossomodo invariato il livello delle prestazioni nel secondo pilastro,
vengono aumentati allo stesso tempo gli accrediti di vecchiaia. Questa
operazione comporta un capitale di previdenza maggiore, che annulla le
conseguenze negative del ribasso dell'aliquota di conversione. Conformemente
al programma di stabilizzazione del 1998, la revisione limita il reddito
assicurabile nel secondo pilastro (limite massimo sulla base dei valori
limite del 2000: 361'800 franchi). Ulteriori misure sono volte
all'applicazione ottimale della previdenza (migliore informazione degli
assicurati, snellimento dei controlli dell'assoggettamento, definizione
unitaria del concetto di prescrizione, agevolazione delle attività di
vigilanza in caso di liquidazioni, vie legali in caso di controversie
inerenti istituzioni di libero passaggio).
Nel 2003 i costi effettivi della 1a revisione della LPP dovrebbero ammontare
ad un importo compreso tra i 145 e i 258 milioni di franchi per raggiungere
nel 2015 il culmine di 355 milioni di franchi (al massimo) - conteggiando le
prestazioni in parte già fornite nell'ambito sovraobbligatorio (ad es. le
rendite per vedovi, la nuova regolamentazione sull'adeguamento al rincaro)
che, divenendo ora obbligatorie, non comportano costi supplementari. Questo
corrisponde a una spesa supplementare equivalente allo 0, 2 percento del
salario AVS. Le ripercussioni sui contributi paritetici che ne deriveranno
dipende dalla situazione finanziaria dei singoli istituti. Il Consiglio
federale considera sostenibili questi costi supplementari, necessari per
mantenere a lungo termine il livello delle prestazioni nella previdenza
professionale.
 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni:  tel. 031 / 322 91 86
  Erika Schnyder
  caposezione diritto e legislazione
  Divisione previdenza professionale
  Ufficio federale delle assicurazioni sociali