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Dal 2001 l'AVS passa alla tassazione annuale postnumerando e irrigidisce la procedura in materia di pagamento dei contributi

Comunicato stampa 1o marzo 2000

Dal 2001 l'AVS passa alla tassazione annuale postnumerando e irrigidisce la
procedura in materia di pagamento dei contributi
A partire dal gennaio 2001 presumibilmente altri 20 Cantoni, ossia
complessivamente 23 Cantoni riscuoteranno le imposte secondo la tassazione
annuale postnumerando. Contemporaneamente, anche il sistema di calcolo
dell'AVS per i contributi AVS/AI/IPG dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa passerà dalla tassazione praenumerando
(sistema d'imposizione sul reddito presunto) alla tassazione annuale
postnumerando (sistema d'imposizione sul reddito acquisito). Per l'1.1.2001
il Consiglio federale ha adottato una modifica corrispondente dell'Ordinanza
sull'AVS che comprende anche regole più severe per quanto riguarda il
pagamento dei contributi. Il nuovo calcolo dei contributi non comporta
alcuna ripercussione sui lavoratori dipendenti e le modifiche nel pagamento
dei contributi non hanno conseguenze dirette per la maggior parte delle
persone soggette all'obbligo contributivo che già oggi versano
tempestivamente i loro contributi all'AVS. Nel corso dell'anno le casse di
compensazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali forniranno le
informazioni necessarie alle cerchie di assicurati interessati, ai datori di
lavoro e agli organi di esecuzione.
Il fulcro del nuovo sistema d'imposizione sul reddito acquisito è il
pagamento di un acconto del contributo nell'anno corrente con conteggio
definitivo in un secondo tempo. Allo stesso tempo, la procedura di
riscossione dei contributi AVS/AI/IPG viene resa più severa: i contributi
non pagati, in particolare quelli dei datori di lavoro, dovranno essere
ridotti mediante termini di pagamento più brevi e una regolamentazione sugli
interessi di mora più rigida. Queste modifiche dell'Ordinanza sull'AVS per
l'1.1.2001 sono state approvate dalla Commissione federale paritetica
dell'AVS/AI.

  DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
  Servizio stampa e informazione
Informazioni:  tel. 031 / 322 84 16
  Margot Hirt
  Divisione AVS/IPG/PC
  Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: documentazione per la stampa, modifiche dell'ordinanza, commenti
I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch

Documentazione per la stampa UFAS / 1o marzo 2000
Contributi AVS/AI/IPG: tassazione postnumerando e pagamento dei contributi

Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa : calcolo dei
contributi AVS in base alla tassazione annuale postnumerando
Per il gennaio 2001, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta
federale diretta, presumibilmente altri 20 Cantoni dopo BS, TG e ZH
passeranno dalla tassazione praenumerando (sistema d'imposizione sul reddito
presunto) alla tassazione annuale postnumerando (sistema d'imposizione sul
reddito acquisito). Solo i Cantoni TI, VD e VS rimangono per ora fedeli al
vecchio sistema. Fino ad oggi l'AVS, che deve presentare una procedura di
calcolo dei contributi degli assicurati uniforme a livello nazionale, ha
seguito per ragioni pratiche la maggioranza che applicava l'imposizione sul
reddito presunto nell'ambito dell'imposta federale diretta e ora si associa
al cambiamento cui ha optato la grande maggioranza dei Cantoni. Il nesso con
il sistema fiscale risulta dal fatto che i contributi AVS/AI/IPG dei
lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa vengono
calcolati sulla base della tassazione fiscale passata in giudicato
concernente reddito e sostanza. La procedura d'imposizione sul reddito
acquisito è notevolmente più equa, più semplice da applicare e più
trasparente per le persone tenute al pagamento dei contributi rispetto
all'imposizione sul reddito presunto, il quale oltretutto non corrisponde
più alla situazione economica effettiva degli assicurati.
Il passaggio al nuovo sistema è lineare: i contributi AVS/AI/IPG dei
lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa per il 2001
saranno già calcolati secondo la nuova procedura. Per gli assicurati dei
Cantoni TI, VD e VS risulteranno alcuni inconvenienti poiché, applicando
questi Cantoni ancora il vecchio sistema, si dovrà attendere più a lungo per
il conteggio definitivo dei contributi. Tuttavia, per i Cantoni BS, TG e ZH
che avevano introdotto già prima il sistema d'imposizione sul reddito
acquisito, si sono già dovuti e potuti risolvere dei problemi dovuti al
passaggio al nuovo sistema.
Riscossione dei contributi mediante il pagamento in acconto
Anche per la tassazione postnumerando l'AVS/AI/IPG richiederà nello stesso
anno la riscossione dei contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa esigibili per un anno contributivo.
Tuttavia, nel nuovo sistema si dovranno pagare acconti regolari nel corso
dell'anno contributivo. Per gran parte dei datori di lavoro l'AVS applica
già attualmente la procedura forfetaria dimostratasi valida perché semplice
e affidabile. Nel nuovo sistema di calcolo per i contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa questa procedura
fungerà da regola mediante il versamento di acconti contributivi. Quale
grandezza di riferimento per l'ammontare dei contributi le casse di
compensazione possono basarsi sul reddito figurante nell'ultima decisione
relativa ai contributi. Le persone soggette all'obbligo contributivo possono
tuttavia intervenire se il loro reddito probabile può essere motivato e si
discosta chiaramente da quello indicato nell'ultima decisione sui
contributi. Quando vi saranno i dati fiscali definitivi, i contributi
effettivi verranno fissati successivamente dalle casse di compensazione
mediante decisione e compensati con gli acconti contributivi pagati. Se la
persona soggetta all'obbligo contributivo ha pagato troppi acconti dovranno
esserle versati interessi compensativi.
Procedura più rigorosa relativa alla riscossione dei contributi con
regolamentazione più severa in materia di interessi
Una procedura più severa per quanto riguarda la riscossione dei contributi
AVS/AI/IPG per tutte le persone soggette all'obbligo contributivo permette
di ridurre e mantenere a un livello basso i contributi non pagati. Si deve
soprattutto contenere la situazione attuale in cui i datori di lavoro, in
base a una regolamentazione concernente gli interessi relativamente
moderata, possono trattenere troppo a lungo senza versare interessi i
contributi propri e quelli detratti dal salario dei lavoratori. La
restrizione della procedura si giustifica anche con il fatto che il
progresso nel campo dell'EED permette di avere regole più severe nell'ambito
della riscossione dei contributi. Inoltre tale procedura deve essere
adeguata al cambiamento di sistema per il calcolo dei contributi degli
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa basato sulla
tassazione annuale postnumerando.
La maggior parte delle persone soggette all'obbligo contributivo versa i
contributi AVS/AI/IPG ad un ritmo mensile o trimestrale (=«periodo di
pagamento»). Anche dal 2001 è applicabile il termine di pagamento,
volutamente corto, di dieci giorni dopo la scadenza del periodo di
pagamento. Il cosiddetto termine di riserva, attualmente di due mesi, verrà
tuttavia dimezzato a un mese, vale a dire che d'ora in avanti gli interessi
di mora verranno riscossi con effetto retroattivo già un mese dopo la
scadenza del periodo di pagamento. L'odierno importo limite di 3000 franchi
relativo ai contributi non pagati, a partire dal quale si riscuotono gli
interessi di mora, viene abolito, come del resto il limite minimo di 3000
franchi concernente i contributi pagati in più, a partire dal quale
attualmente vengono concessi interessi compensativi. Il tasso degli
interessi di mora e di quelli compensativi viene diminuito dal 6 al 5
percento, ciò che corrisponde all'odierna situazione in materia di
interessi, rimanendo ancora abbastanza elevato per essere d'incentivo a
pagare i contributi per tempo.
Protezione contro un impiego abusivo del sistema di acconti
La fissazione definitiva dei contributi degli indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa e la compensazione con contributi versati sotto
forma di acconti sono possibili solo quando vi è la dichiarazione definitiva
delle imposte, quindi parecchi mesi dopo il pagamento in acconto. Vi è
quindi il pericolo che gli assicurati tengano nascosto alle loro casse di
compensazione p. es. gli aumenti importanti e conosciuti dei loro redditi al
fine di pagare contributi più esigui. A mo' di prevenzione, nel caso di
grandi differenze si farà ricorso ad un interesse compensativo: se i
contributi dovuti divergono del 25 percento almeno dai contributi versati in
acconto e non vengono pagati entro un anno dalla scadenza dell'anno
contributivo, verranno riscossi interessi di mora.