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Assicurazione malattie: adeguamento del sistema delle franchigie opzionali

Comunicato stampa 23 febbraio 2000

Assicurazione malattie: adeguamento del sistema delle franchigie opzionali
A partire dal 2001, se si opta per una franchigia più elevata, gli
assicuratori-malattie non dovranno più poter concedere riduzioni superiori
al rischio supplementare assunto dagli assicurati con la franchigia
opzionale. Questa modifica dovrebbe sgravare i premi degli assicurati con
franchigia di base o contenerne l'aumento. Contemporaneamente gli
assicuratori devono poter graduare le riduzioni dei premi a livello
regionale. Questa modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie
(OAMal) è stata decisa dal Consiglio federale dopo una consultazione.
Attualmente per gli assicuratori-malattie una riduzioni dei premi troppo
elevata comporta una perdita d'introiti che essi compensano e trasferiscono
sull‘insieme degli assicurati.
La correzione del sistema interesserà in particolare gli assicurati delle
regioni con un alto livello dei premi, visto che dovranno rinunciare ad una
parte delle riduzioni finora concesse. Praticamente tutti i Cantoni
sostengono questo provvedimento volto a rendere equo il sistema.
Gli adeguamenti della OAMal previsti nella consultazione riguardo a un nuovo
modello di rimunerazione per la consegna di farmaci verranno integrati in un
altro pacchetto di revisioni. Il 1° aprile 2000 invece entreranno in vigore
diverse altre modifiche della OAMal, tra le quali l'aggiornamento delle
prescrizioni per l'investimento di capitale degli assicuratori-malattie.

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione
Informazioni: 031 / 322 90 04
 Fritz Britt, vicedirettore,
 capo Divisione principale assicurazione
 malattie e infortuni
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: -  Documentazione per la stampa:
  A Il nuovo sistema di riduzioni nell'ambito delle franchigie opzionali
  B Regolamentazione transitoria a tutela degli assicurati
  C Farmaci: nuovo modello di rimunerazione
  D Altre modifiche
 - Modifiche dell'ordinanza
 - Spiegazioni
 - Rapporto sulla procedura di consultazione

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch
 Documentazione per la stampa            UFAS, 23 febbraio 2000
A Il nuovo sistema di riduzioni per la franchigia opzionale
Nell'assicurazione di base gli assicurati invece della franchigia
obbligatoria di base per adulti di 230 franchi all'anno sono liberi di
scegliere una franchigia opzionale ottenendo in cambio una riduzione
percentuale dei premi. La percentuale di riduzione ha un limite massimo. Lo
scopo delle franchigie opzionali è di incentivare il ricorso consapevole
alle cure, se non addirittura la rinuncia a prestazioni. Infatti, le persone
che optano per una franchigia opzionale si dichiarano disposte, nel caso in
cui dovessero necessitare di prestazioni, ad assumersi una partecipazione
più elevata alle spese di malattia fino a un tetto annuale predeterminato
("franchigia più elevata"). In cambio ottengono una riduzione dei premi,
indipendentemente dal fatto che beneficino o meno di prestazioni e che
debbano versare la franchigia del tutto o in parte o che non la debbano
versare affatto. Meno prestazioni l'assicurato si fa rimborsare
dall'assicurazione e più probabilità avrà di non pagare (del tutto o almeno
in parte) la franchigia. Tuttavia, nel sistema attuale - soprattutto nel
caso di premi piuttosto alti - l'importo della riduzione è più elevato del
rischio massimo assunto volontariamente dall'assicurato. Ciò significa che
in questi casi l'assicurato realizza un risparmio garantito, perfino quando,
a causa di fatture di medici, ospedali e farmacisti sufficientemente
elevate, deve pagare l'intera franchigia di tasca propria.
La situazione attuale comporta svantaggi per una parte degli assicurati
Questo effetto di risparmio ingiustificato è sfavorevole al sistema e
comporta svantaggi per una parte degli assicurati. Per le casse malati,
riduzioni di premi troppo importanti comportano perdite d'introito che esse
compensano e trasferisono sull'insieme degli assicurati provocando di
conseguenza un leggero aumento del premio di base per tutti gli assicurati.
Perciò l'effetto di risparmio ingiustificato grava sugli assicurati che non
sono in grado finanziariamente di contrarre una franchigia più elevata o che
per questioni di salute hanno optato per la franchigia di base obbligatoria.
Inoltre, non viene applicato il principio di solidarietà della LAMal:
laddove l'assicurato realizza un risparmio garantito, gli assicurati con
franchigia opzionale beneficiano di uno sgravio troppo elevato rispetto a
quelli con franchigia di base.
La modifica dell'ordinanza permette quindi di limitare le riduzioni dei
premi che non devono superare la parte supplementare della franchigia
liberamente scelta dall'assicurato. Vengono così eliminate dal sistema della
franchigia opzionale le riduzioni non sostenibili dal punto di vista
attuariale.
Questo cambiamento dell'ordinanza rende le casse malati più autonome, dal
momento che concede loro l'opportunità di adattare il sistema di riduzioni
al livello regionale dei premi. Oggi, infatti, un assicuratore è ancora
tenuto ad adottare le stesse percentuali in tutta l'area geografica in cui è
attivo. Per di più, da questa limitazione deriva il fatto che oggi le casse
accordano quasi sempre la percentuale di riduzione massima consentita, che è
in parte troppo elevata dal punto di vista attuariale.
Niente "sovvenzioni incrociate" tra regioni - anche i Cantoni con premi
elevati approvano quasi all'unanimità la nuova regolamentazione
La questione delle riduzioni troppo elevate riguarda soprattutto le regioni
con premi elevati e in particolare la Svizzera romanda. La modifica del
sistema di riduzioni comporterà una parziale ridistribuzione dell'onere dei
premi tra gli assicurati, tuttavia limitata alle singole casse e alle
singole regioni. Inoltre, in seno alla cassa vi saranno modifiche solo
laddove deve essere stabilita l'equità del sistema. Ciò significa che in
nessun caso i “guadagni” realizzati mediante il correttivo saranno
trasferiti da una regione all'altra d'attività dell'assicuratore, nemmeno ad
esempio dalla Svizzera romanda alla Svizzera centrale od orientale. Per gli
assicurati con franchigia opzionale, che attualmente beneficiano di una
riduzione dei premi elevata, la nuova regolamentazione implica in generale
un aumento dei premi, poiché diminuisce lo sconto sui premi consentito. Per
contro, il correttivo ha un effetto di sgravio dei premi o dell'aumento dei
premi per gli assicurati con franchigia di base. Quanto alle dimensioni
dello sgravio, oggi non è ancora possibile fornire dati generali. Sulla base
delle presenti modifiche, ciascun assicuratore-malattie dovrà determinare
per ogni regione in cui è attivo il volume della ridistribuzione dei premi
necessario e, a seconda del risultato, eventualmente adeguare il premio di
base. L'UFAS fornirà agli assicuratori le direttive in merito.
Conformemente alla consultazione, i tre quarti erano a favore
dell'introduzione di un tetto per la riduzione dei premi. Ancora più netto è
stato il risultato a favore della "regionalizzazione" della riduzione. In
particolare, 24 Cantoni su 26, tra i quali anche i Cantoni con premi più
elevati della media e quindi particolarmente interessati, erano a favore di
una modifica del sistema.

B Regolamentazione transitoria a tutela degli interessi degli assicurati
Le modifiche riguardanti il sistema di riduzione nell'ambito delle
franchigie opzionali entrano in vigore l'1.1.2001.
* Gli assicurati che attualmente hanno una franchigia opzionale possono in
ogni caso scegliere, per l'1.1.2001, una franchigia opzionale più bassa o la
franchigia di base, previa comunicazione scritta alla loro cassa entro il 30
novembre 2000 (ricezione della lettera presso l'assicuratore).
* Se una persona con una franchigia opzionale, a causa del cambiamento di
sistema, nel 2001 deve pagare un premio più elevato rispetto all'anno
precedente, ciò è da ritenere come un aumento dei premi anche se il premio
base di questa persona non è di per sé aumentato: è applicabile il termine
di disdetta di un mese.
* Le casse devono informare per iscritto entro il 31 ottobre 2000 tutti gli
assicurati con una franchigia opzionale sulle nuove riduzioni dei premi
applicabili alle franchige opzionali. Devono inoltre informare gli
assicurati come ed entro quali termini essi possono cambiare franchigia.
 C Farmaci: nuovo modello di rimunerazione
Nuovo modello di rimunerazione per la consegna di farmaci:
Nouva integrazione di questa parte di revisione
Il progetto della procedura di consultazione relativo a questa revisione
dell'OAMal conteneva regolamentazioni dettagliate sulla futura
determinazione dei prezzi per quanto concerne i farmaci a carico delle casse
malati e riguardo alla rimunerazione dei farmacisti e dei medici
dispensatori di farmaci. Queste regolamentazioni dovrebbero precisare il
nuovo modello di rimunerazione per la consegna di farmaci oggetto della 1a
revisione parziale della LAMal. La nuova regolamentazione proposta nel
messaggio del Consiglio federale è sostenuta in linea di massima sia dal
Consiglio nazionale che dal Consiglio degli Stati. Il progetto tuttavia
verrà probabilmente approvato solo nella sessione estiva del 2000. Per
questo motivo e in base ad argomenti analoghi emersi nella procedura di
consultazione relativa alla revisione dell'OAMal è stato deciso di riunire
in un pacchetto le modifiche necessarie per l'OAMal e quelle necessarie per
l'Ordinanza sulle prestazioni. Il pacchetto verrà inviato nei prossimi mesi
in una procedura di consultazione separata e contempla anche leggere
modifiche alle disposizioni concernenti la pubblicazione dell'Elenco delle
specialità (ES) e il controllo dei farmaci dell'ES dopo la scadenza del
brevetto. In questo modo tutti i progetti di revisione dell'ordinanza
pendenti relativi al rimborso di farmaci vengono trattati insieme.

D Altre modifiche
Alcune modifiche dell'OAMal entrano in vigore il 1° aprile 2000. Esse
riguardano l'aggiornamento delle prescrizioni per il collocamento di
capitali delle casse malati, basi più dettagliate per la fornitura di dati
da parte delle casse all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la
pubblicazione dell'Elenco delle analisi e la facoltà da parte dell'UFAS di
ricorrere contro decisioni cantonali sull'obbligo assicurativo.