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Il CF modifica l'ordinanza 2 sull'asilo

Rimborso delle spese d'assistenza dei Cantoni

Il Consiglio federale modifica l'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle
questioni finanziarie

Il Consiglio federale ha approvato mercoledì la modifica dell'articolo 29
dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999, adeguando così il modo di
computare il rimborso ai Cantoni dei costi d'assistenza. Esso ha pertanto
soddisfatto la richiesta dei Cantoni che lo scorso autunno si sono rivolti
con una rispettiva proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Il capo del DFGP, la consigliera federale Ruth Metzler-Arnold, ha in seguito
incaricato l'Ufficio federale dei rifugiati di riesaminare l'ordinanza
sull'asilo. In base all'articolo riveduto, ai Cantoni sono rimborsate le
spese per il personale cagionate, per esempio, dalla gestione degli alloggi
collettivi o dall'assistenza e dalla consulenza dei richiedenti l'asilo.
Grazie alla nuova formula di conteggio è possibile, in futuro, evitare le
sensibili oscillazioni che sorgono nell'ambito del rimborso trimestrale dei
suddetti esborsi. Detta modifica d'ordinanza entra in vigore il 1° marzo
2000 e aumenta il contributo della Confederazione ai Cantoni di circa 12
milioni di franchi per l'anno in corso.

Oggetto della revisione è il calcolo del rimborso da parte della
Confederazione degli oneri di assistenza dei Cantoni. Secondo il sistema
attuale, il calcolo delle nuove entrate si basa sul numero di nuove domande
d'asilo per un anno civile. Determinante è, di volta in volta, il numero di
nuove domande tra l'inizio dell'anno e il trimestre attuale, proiettato su
12 mesi. Questo metodo sopravvaluta in modo eccessivo le domande d'asilo
registrate nel primo e secondo trimestre e può - come è stato il caso nel
1999 - distorcere fortemente il calcolo del contributo federale. Secondo
questo vecchio sistema il numero molto esiguo di richiedenti l'asilo
registrato dall'inizio dell'anno comporterebbe una riduzione drastica del
rimborso fornito dalla Confederazione nel primo trimestre 2000.

Il nuovo metodo prevede di calcolare il numero delle nuove entrate - senza
proiezione - in base a cifre effettive. Determinante è ora il numero di
nuove entrate dei precedenti quattro trimestri. Questo modello ha il
vantaggio di eliminare i picchi nelle oscillazioni permettendo in tal modo
ai Cantoni di allestire un bilancio più realistico. Nell'evenienza di un
sensibile calo del numero di nuove entrate, la riduzione dei rimborsi per le
spese d'assistenza avviene gradualmente, in modo tale da poter tener conto
del persistente numero elevato di richiedenti l'asilo indigenti. Nel caso
inverso, vale a dire se il numero delle nuove entrate dovesse aumentare
massicciamente, i contributi saranno invece versati più tardi ai Cantoni.
Considerato che l'assunzione di nuovi assistenti necessita parimenti di
tempo, questo ritardo non avrà conseguenze rilevanti.

Berna, 16 febbraio 2000

Altre informazioni:
Servizio d'informazione dell'Ufficio federale dei rifugiati, tel. 031/325 93
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