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Accesso a informazioni bancarie da parte di esperti fiscali dell'OCSE

COMUNICATO STAMPA

Accesso a informazioni bancarie da parte di esperti fiscali dell'OCSE

Il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE ha adottato un rapporto
d'esperti sul miglioramento dell'accesso delle autorità fiscali a
informazioni bancarie. La rappresentanza svizzera in seno al Comitato ha
approvato questo rapporto in quanto le raccomandazioni sono compatibili
con l'ordinamento giuridico svizzero. Con riferimento alle informazioni
bancarie il rapporto riconosce la necessità della protezione della sfera
privata e non mette quindi in discussione il segreto bancario. La
Svizzera è disposta a continuare il dialogo su questa base.

Con il suo rapporto l'OCSE riconosce che anche per le informazioni
bancarie è necessario proteggere la sfera privata da ingerenze illecite.
Il Comitato considera tuttavia opportuno agire nell'ambito dell'obbligo
di identificazione degli aventi diritto agli averi bancari, dell'accesso
delle autorità fiscali a informazioni bancarie e dello scambio di tali
informazioni con le autorità fiscali straniere. Le raccomandazioni sono
compatibili con l'attuale ordinamento giuridico elvetico. Così, in base
alla legislazione penale e bancaria già oggi non è possibile collocare
denaro in banca in maniera anonima. Il segreto bancario svizzero non
offre neppure protezione ai criminali e a coloro che frodano il fisco,
indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso in Svizzera
o all'estero. In questi casi la Svizzera accorda pure assistenza
giudiziaria o amministrativa a Stati esteri. L'assistenza amministrativa
è già prevista nella Convenzione di doppia imposizione conclusa con gli
Stati Uniti d'America, a condizione che il reato commesso all'estero sia
qualificato anche secondo il diritto svizzero come comportamento
fraudolento. Questo principio della reciproca punibilità rimane sempre
valido.

Unitamente ad altri Paesi la delegazione svizzera ha chiaramente
affermato che un'adeguata protezione dei clienti delle banche per mezzo
del segreto bancario è legittima e deve rimanere garantita. Entro i
limiti dell'ordinamento giuridico vigente la Svizzera è comunque
disposta a cercare soluzioni bilaterali atte a meglio garantire che il
segreto bancario non venga usato in modo abusivo, tale da sottrarre a
punibilità la frode fiscale, il riciclaggio di denaro o altri crimini.

Il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE è composto da rappresentanti
delle autorità fiscali degli Stati membri. Le sue raccomandazioni non
obbligano legalmente gli Stati ad attuare misure. Il rapporto
sull'accesso delle autorità fiscali a informazioni bancarie è stato
accettato da tutti gli Stati dell'OCSE. Il dialogo in merito all'accesso
di autorità fiscali a informazioni bancarie continua, sebbene
all'interno della stessa OCSE le opinioni divergano. La Svizzera è
aperta a questo dialogo, ma si adopererà comunque per la salvaguardia
dell'ordinamento giuridico svizzero; in particolare il segreto bancario
non è in discussione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
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Informazioni: Prof. Robert Waldburger, vicedirettore AFC, 031 322 71 36
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