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Varata l'ordinanza TTPCP

COMUNICATO STAMPA

Varata l'ordinanza TTPCP

Il Consiglio federale ha oggi varato l'ordinanza concernente una tassa
sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTPCP). Essa entra
in vigore il 1° gennaio 2001 e disciplina l'esecuzione della legge sul
traffico pesante. L'ordinanza definisce segnatamente le basi per la
commisurazione della tassa, concede solo poche deroghe e prevede
ordinamenti speciali unicamente per il traffico combinato non
accompagnato, per i trasporti di legname, di latte sfuso e di animali da
reddito.

L'ordinanza TTPCP oggi varata disciplina il passaggio dalla tassa
forfettaria sul traffico pesante alla tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2001. Sono
assoggettati alla tassa i veicoli svizzeri ed esteri per il trasporto di
persone e di cose d'un peso totale eccedente 3,5 t. I veicoli per il
trasporto di persone continueranno ad essere assoggettati a una tassa
forfettaria.

Per i veicoli destinati al trasporto di cose la tassa riscossa sarà
generalmente commisurata alle prestazioni. La prestazione chilometrica è
determinata con un apparecchio di rilevazione elettronico che verrà
consegnato gratuitamente ai detentori dei veicoli sino al 2004. Per la
commisurazione della TTPCP fa stato il peso totale massimo autorizzato
del veicolo secondo la licenza di circolazione. A seconda della
categoria di emissione, la tariffa ascende a 2,0/1,68/1,42 centesimi per
tonnellata di peso totale e per chilometro percorso.

Diversi veicoli sono esonerati dalla tassa, fra cui i veicoli militari,
i veicoli della polizia nonché quelli dei pompieri e dei servizi di
lotta contro gli incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le
ambulanze, i veicoli di trasporto pubblico nel traffico di linea, i
veicoli agricoli, i veicoli per la scuola guida e i veicoli d'epoca.
Sono previsti ordinamenti speciali unicamente per i percorsi iniziali e
finali eseguiti nel traffico combinato non accompagnato e per i
trasporti di legname.

L'esecuzione dell'ordinanza incombe innanzitutto all'Amministrazione
delle dogane; per i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria
nonché in alcuni campi della tassa commisurata alle prestazioni sono
competenti i Cantoni.

L'ordinanza TTPCP sostituirà l'ordinanza sul montaggio nel 2000 di
apparecchi per l'esecuzione della legge sul traffico pesante, in vigore
dal 1° febbraio 2000.

Dal 10 maggio al 15 luglio 1999, il DFF e il DATEC hanno effettuato una
consultazione generale sull'ordinanza TTPCP. Il risultato di tale
consultazione può essere ordinato presso la Direzione generale delle
dogane, 3003 Berna (fax 031 322 78 72, telefono 031 322 59 88 o 323 38
55).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
­ Philippe Flückiger, capo della sezione Veicoli e tasse sul traffico
stradale, Direzione generale delle dogane, tel. 031 322 66 93
­ Daniel Hug, sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale, Direzione
generale delle dogane, tel. 031 323 39 28
- Jürg Marolf, sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale, Direzione
generale delle dogane, tel. 031 323 38 55

6.3.2000