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Il Consiglio federale è contrario all'iniziativa «per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h»

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale è contrario all'iniziativa «per una maggior sicurezza
 stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h»

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare «per una maggior
 sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località,
 con eccezioni (Strade per tutti)», rinunciando a un controprogetto. Esso
 ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
 dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare il relativo
 messaggio.

Benché i princìpi di base dell'iniziativa, vale a dire una maggiore
 sicurezza stradale e una migliore qualità di vita nelle zone abitate,
 siano positivi, i suoi obiettivi sono esagerati. Essa si prefigge infatti
 di introdurre, in generale, una velocità massima di 30 km/h senza prendere
 adeguatamente in considerazione la qualità e il tipo di strade.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale, nell'ambito della nuova
 perequazione finanziaria il Consiglio federale intende proporre una
 modifica delle basi legali che disciplinano l'utilizzazione dei contributi
 generali per le strade elargiti ai Cantoni: in futuro quest'ultimi
 dovrebbero impiegare i contributi ricevuti dalla Confederazione anche per
 la trasformazione e il riassetto delle strade pubbliche per il
 miglioramento della sicurezza stradale all'interno degli abitati.

Il Consiglio federale intende inoltre promuovere l'allestimento di zone a
 velocità ridotta, semplificando le relative procedure. Questa soluzione
 potrà essere attuata con istruzioni emanate dal Dipartimento.

L'iniziativa "per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità
 massima di 30 km/h"

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 37bis cpv. 3 (nuovo)

3 Nelle località il limite generale della velocità massima è di 30 km/h.
 L'autorità competente può prevedere deroghe in casi motivati. Può
 segnatamente aumentare il limite di velocità sulle strade principali,
 sempre che questo sia compatibile con la sicurezza degli utenti della
 strada e con la protezione degli abitanti, in particolare
 dall'inquinamento fonico.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate
 come segue:

Art. 24 (nuovo)

Entro un anno dall'adozione dell'articolo 37bis capoverso 3 da parte di
 popolo e Cantoni le autorità competenti emanano le necessarie disposizioni
 d'applicazione e dispongono i relativi limiti della velocità massima nelle
 località.

Berna, 2 febbraio 2000

DATEC      Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni: Hugo Schittenhelm, capostampa DATEC, 031/322'55'48