Il Consiglio federale è contrario all'iniziativa «per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h»
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio federale è contrario all'iniziativa «per una maggior sicurezza
stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h»
Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare «per una maggior
sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località,
con eccezioni (Strade per tutti)», rinunciando a un controprogetto. Esso
ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare il relativo
messaggio.
Benché i princìpi di base dell'iniziativa, vale a dire una maggiore
sicurezza stradale e una migliore qualità di vita nelle zone abitate,
siano positivi, i suoi obiettivi sono esagerati. Essa si prefigge infatti
di introdurre, in generale, una velocità massima di 30 km/h senza prendere
adeguatamente in considerazione la qualità e il tipo di strade.
Al fine di migliorare la sicurezza stradale, nell'ambito della nuova
perequazione finanziaria il Consiglio federale intende proporre una
modifica delle basi legali che disciplinano l'utilizzazione dei contributi
generali per le strade elargiti ai Cantoni: in futuro quest'ultimi
dovrebbero impiegare i contributi ricevuti dalla Confederazione anche per
la trasformazione e il riassetto delle strade pubbliche per il
miglioramento della sicurezza stradale all'interno degli abitati.
Il Consiglio federale intende inoltre promuovere l'allestimento di zone a
velocità ridotta, semplificando le relative procedure. Questa soluzione
potrà essere attuata con istruzioni emanate dal Dipartimento.
L'iniziativa "per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità
massima di 30 km/h"
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 37bis cpv. 3 (nuovo)
3 Nelle località il limite generale della velocità massima è di 30 km/h.
L'autorità competente può prevedere deroghe in casi motivati. Può
segnatamente aumentare il limite di velocità sulle strade principali,
sempre che questo sia compatibile con la sicurezza degli utenti della
strada e con la protezione degli abitanti, in particolare
dall'inquinamento fonico.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate
come segue:
Art. 24 (nuovo)
Entro un anno dall'adozione dell'articolo 37bis capoverso 3 da parte di
popolo e Cantoni le autorità competenti emanano le necessarie disposizioni
d'applicazione e dispongono i relativi limiti della velocità massima nelle
località.
Berna, 2 febbraio 2000
DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni: Hugo Schittenhelm, capostampa DATEC, 031/322'55'48