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Assicurazione invalidità: modifica dell'Ordinanza

Comunicato stampa 2 febbraio 2000
Assicurazione invalidità: modifica dell'Ordinanza

Il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'Ordinanza
sull'assicurazione invalidità (OAI) concernente un nuovo sistema di sussidio
alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi, sperimentato su un
periodo di due anni mediante un progetto pilota. Con il nuovo sistema,
basato su contratti di prestazioni, solo le associazioni centrali potranno
beneficiare di sussidi. La modifica, che entrerà in vigore il 1° gennaio
2001, prevede anche la parità di trattamento nella valutazione
dell'invalidità della persona assicurata che lavora a tempo parziale o
collabora senza essere retribuita nell'azienda del coniuge e l'introduzione
di una clausola d'eccezione per quanto riguarda il tasso d'occupazione in
materia di concessione di sussidi AI ai laboratori.
Nuovo sistema di sussidio alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi
Il nuovo sistema di sussidio, basato su contratti di prestazioni, implica
una ristrutturazione delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi e
l'impiego di strumenti specifici per la sua applicazione. Per questi motivi
è stato sperimentato su un periodo di due anni mediante un progetto pilota e
approvato dal Consiglio federale nel 1998.
Con il nuovo sistema solo le organizzazioni mantello, denominate
"associazioni centrali", potranno beneficiare dei sussidi AI poiché attive a
livello nazionale o linguistico-regionale. Esse potranno delegare la
fornitura di prestazioni ad altre organizzazioni, che in tal modo
riceveranno indirettamente prestazioni AI. I rapporti tra Ufficio federale
delle assicurazioni sociali e associazioni centrali come anche l'indennizzo
delle prestazioni fornite verranno regolati da contratti di prestazioni, la
cui introduzione mira ad ottenere una migliore applicazione del sistema
permettendo nel contempo di definire in modo differenziato e trasparente le
prestazioni delle associazioni centrali. Il nuovo sistema favorirà un
finanziamento adeguato ai bisogni e un controllo efficiente delle
prestazioni.

Le organizzazioni che forniscono prestazioni simili dovranno coordinare la
loro offerta in modo da evitare doppioni. Le prestazioni esistenti e quelle
nuove daranno diritto a sussidi solo se adeguate ai bisogni. Le nuove
prestazioni, di cui dovranno beneficiare in primo luogo i gruppi d'invalidi
o le regioni in cui l'offerta è insufficiente, non dovranno essere offerte
sotto la stessa forma da un'altra organizzazione. Qualora il fornitore di
prestazioni non rispettasse i termini del contratto si applicherà una delle
misure menzionate nelle direttive.
Tuttavia, per le prestazioni concernenti i trasporti nel tempo libero e
l'assistenza a domicilio si manterrà l'attuale sistema di finanziamento fino
al 2003. Non ha infatti alcun senso modificarlo in quanto la 4a revisione
dell'AI prevede l'integrazione dei sussidi AI per queste due categorie di
prestazioni nella futura indennità di assistenza.

Valutazione dell'invalidità: parità di trattamento tra lavoro a tempo
parziale e collaborazione non retribuita nell'azienda del coniuge
Il modo diverso in cui viene valutata l'invalidità a seconda della funzione
svolta dalla persona assicurata - collaborazione non retribuita nell'azienda
del coniuge o attività lucrativa a tempo parziale - non è soddisfacente. La
modifica dell'ordinanza introduce una valutazione mista sia per l'attività
lucrativa a tempo parziale sia per la collaborazione non retribuita
nell'azienda del coniuge. Va notato che l'assimilazione delle due situazioni
è stata introdotta già nel 1993 nelle direttive amministrative, mentre la
prassi giuridica non è stata finora uniformata.

Sussidi AI ai laboratori
I laboratori beneficiano attualmente di sussidi AI se occupano
prevalentemente invalidi, vale a dire in misura superiore al 50%. La prassi
ha però mostrato che, in certe circostanze e in casi particolari, può essere
opportuno scostarsi dal tasso d'occupazione del 50% senza compromettere il
sussidio AI. Una clausola d'eccezione identica a quella introdotta per i
laboratori è già in vigore per le case per invalidi.

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni:  031/ 322 92 09
 Claudine Bumbacher
 031 / 322 90 13
 Daniela Foffa
 Divisione assicurazione invalidità
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: ordinanza e commento
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all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch