Nuove linee direttrici per l'ingegneria genetica
COMUNICATO STAMPA
Nuove linee direttrici per l'ingegneria genetica
Le possibilità offerte dall'ingegneria genetica vanno sfruttate e i rischi
per l'uomo e per l'ambiente limitati. Il Consiglio federale ha statuito
oggi in merito al progetto Gen-Lex. Il relativo messaggio al Parlamento
verrà approvato nelle prossime settimane. La Gen-Lex rafforza le linee
direttrici stabilite dalla legge nel quadro dell'ingegneria genetica nel
settore non umano. I punti salienti della Gen-Lex sono la responsabilità
civile dei fabbricanti di prodotti geneticamente modificati, nonché
criteri per la definizione della dignità della creatura.
L'obiettivo supremo delle nuove disposizioni in materia d'ingegneria
genetica è la protezione dell'uomo e dell'ambiente, la garanzia della
diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, nonché il rispetto
della dignità di animali e piante. A tal fine sono presi in esame la
sicurezza e l'accettabilità sul piano etico. In proposito, dev'essere
consentito il progresso scientifico e sociale nonché assicurato il
benessere.
In materia di Gen-Lex, il Consiglio federale ha preso le seguenti
decisioni:
- Dignità della creatura: la dignità della creatura è protetta dalla
Costituzione. La Gen-Lex definisce il concetto di tale dignità. La dignità
di animali e piante viene lesa se non è più possibile garantire le
caratteristiche e il modo di vivere (capacità di riproduzione, di
spostamento, ecc.) propri alla specie. La Gen-Lex esige che le modifiche
genetiche di piante e animali non ledano tale dignità. Le questioni
d'etica sono valutate dalla neocostituita Commissione d'etica, la quale
viene chiamata a partecipare - in qualità di organo consultivo - alla
procedura di controllo vigente sinora. Essa può stabilire concretamente
quando un intervento lede la dignità della creatura o quando invece è
tollerabile.
- Diversità biologica: la Gen-Lex rafforza inoltre a livello legislativo la
Convenzione di Rio in materia di diversità biologica. Essa decreta la
conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica in
Svizzera. L'utilizzazione di organismi geneticamente modificati non deve
ostacolare tale obiettivo.
- Severe norme di responsabilità civile per il produttore: il produttore è
responsabile dei danni che scaturiscono dall'utilizzazione di un organismo
geneticamente modificato. Egli è responsabile anche delle perdite
finanziarie subite da un agricoltore in seguito all'impollinazione delle
sue piante con polline geneticamente modificato. Richieste di risarcimento
devono essere avanzate entro tre anni dal momento in cui il danno è stato
reso noto. Il termine di prescrizione per danni subiti in relazione a
organismi geneticamente modificati è di 30 anni a partire dall'evento
dannoso. Il prolungamento della responsabilità civile da 20 a 30 anni è
necessario poiché modifiche genetiche ad opera di OGM subite da altre
piante oppure da altri organismi potrebbero essere individuate soltanto
diversi anni dopo.
- Esame singolo di ogni richiesta d'autorizzazione per l'emissione di
organismi geneticamente modificati: ogni richiesta deve essere esaminata
singolarmente, applicando la prassi in vigore attualmente e secondo
criteri chiari e definiti. Tale esame includerà ora anche considerazioni
sul rispetto della dignità della creatura e sulla conservazione della
diversità biologica. Oltre a ciò, una richiesta di emissione deliberata
può essere rifiutata se in tal modo fossero violati interessi di carattere
pubblico. Il Consiglio federale intende regolare in un'ordinanza le
condizioni alla base del rilascio di un'autorizzazione.
- Trasparenza e comunicazione: i consumatori devono potere scegliere se
acquistare o no prodotti geneticamente modificati. Già oggi la legge sulla
protezione dell'ambiente prescrive un obbligo di dichiarazione per gli
organismi geneticamente modificati. Al Consiglio federale è ora conferita
la competenza d'introdurre dei valori di tolleranza, nell'eventualità che
prodotti geneticamente non modificati vengano contaminati da organismi OGM
durante la lavorazione o il trasporto. Esso può introdurre anche una
cosiddetta "dichiarazione negativa", ossia un sistema di etichettatura per
prodotti privi di organismi geneticamente modificati. La Gen-Lex intende
inoltre promuovere il dibattito pubblico sull'ingegneria genetica
(incontri informativi, relazioni, audizioni). Essa introduce altresì un
diritto generale d'accesso agli atti nel settore dell'ingegneria genetica.
La Gen-Lex concretizza l'articolo 120 della nuova Costituzione federale
(sinora art. 24novies). Il progetto del Consiglio federale contiene una
modifica della legge sulla protezione dell'ambiente nonché di diverse
altre leggi, quali la legge sulla protezione degli animali e la legge
sull'agricoltura.
Berna, 19 gennaio 2000
DATEC Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni:
Philippe Roch, direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste
e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 93 01.
Georg Karlaganis, capo della Divisione Sostanze, suolo, biotecnologia,
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP),
tel. 031 322 69 55.
Hans Hosbach, Divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 54 36.
Allegati:
Schede informative "Gen-Lex"