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Nuove linee direttrici per l'ingegneria genetica

COMUNICATO STAMPA

Nuove linee direttrici per l'ingegneria genetica

Le possibilità offerte dall'ingegneria genetica vanno sfruttate e i rischi
 per l'uomo e per l'ambiente limitati. Il Consiglio federale ha statuito
 oggi in merito al progetto Gen-Lex. Il relativo messaggio al Parlamento
 verrà approvato nelle prossime settimane. La Gen-Lex rafforza le linee
 direttrici stabilite dalla legge nel quadro dell'ingegneria genetica nel
 settore non umano. I punti salienti della Gen-Lex sono la responsabilità
 civile dei fabbricanti di prodotti geneticamente modificati, nonché
 criteri per la definizione della dignità della creatura.

L'obiettivo supremo delle nuove disposizioni in materia d'ingegneria
 genetica è la protezione dell'uomo e dell'ambiente, la garanzia della
 diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, nonché il rispetto
 della dignità di animali e piante. A tal fine sono presi in esame la
 sicurezza e l'accettabilità sul piano etico. In proposito, dev'essere
 consentito il progresso scientifico e sociale nonché assicurato il
 benessere.

In materia di Gen-Lex, il Consiglio federale ha preso le seguenti
 decisioni:

- Dignità della creatura: la dignità della creatura è protetta dalla
 Costituzione. La Gen-Lex definisce il concetto di tale dignità. La dignità
 di animali e piante viene lesa se non è più possibile garantire le
 caratteristiche e il modo di vivere (capacità di riproduzione, di
 spostamento, ecc.) propri alla specie. La Gen-Lex esige che le modifiche
 genetiche di piante e animali non ledano tale dignità. Le questioni
 d'etica sono valutate dalla neocostituita Commissione d'etica, la quale
 viene chiamata a partecipare - in qualità di organo consultivo - alla
 procedura di controllo vigente sinora. Essa può stabilire concretamente
 quando un intervento lede la dignità della creatura o quando invece è
 tollerabile.

- Diversità biologica: la Gen-Lex rafforza inoltre a livello legislativo la
 Convenzione di Rio in materia di diversità biologica. Essa decreta la
 conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica in
 Svizzera. L'utilizzazione di organismi geneticamente modificati non deve
 ostacolare tale obiettivo.

- Severe norme di responsabilità civile per il produttore: il produttore è
 responsabile dei danni che scaturiscono dall'utilizzazione di un organismo
 geneticamente modificato. Egli è responsabile anche delle perdite
 finanziarie subite da un agricoltore in seguito all'impollinazione delle
 sue piante con polline geneticamente modificato. Richieste di risarcimento
 devono essere avanzate entro tre anni dal momento in cui il danno è stato
 reso noto. Il termine di prescrizione per danni subiti in relazione a
 organismi geneticamente modificati è di 30 anni a partire dall'evento
 dannoso. Il prolungamento della responsabilità civile da 20 a 30 anni è
 necessario poiché modifiche genetiche ad opera di OGM subite da altre
 piante oppure da altri organismi potrebbero essere individuate soltanto
 diversi anni dopo.

- Esame singolo di ogni richiesta d'autorizzazione per l'emissione di
 organismi geneticamente modificati: ogni richiesta deve essere esaminata
 singolarmente, applicando la prassi in vigore attualmente e secondo
 criteri chiari e definiti. Tale esame includerà ora anche considerazioni
 sul rispetto della dignità della creatura e sulla conservazione della
 diversità biologica. Oltre a ciò, una richiesta di emissione deliberata
 può essere rifiutata se in tal modo fossero violati interessi di carattere
 pubblico. Il Consiglio federale intende regolare in un'ordinanza le
 condizioni alla base del rilascio di un'autorizzazione.

- Trasparenza e comunicazione: i consumatori devono potere scegliere se
 acquistare o no prodotti geneticamente modificati. Già oggi la legge sulla
 protezione dell'ambiente prescrive un obbligo di dichiarazione per gli
 organismi geneticamente modificati. Al Consiglio federale è ora conferita
 la competenza d'introdurre dei valori di tolleranza, nell'eventualità che
 prodotti geneticamente non modificati vengano contaminati da organismi OGM
 durante la lavorazione o il trasporto. Esso può introdurre anche una
 cosiddetta "dichiarazione negativa", ossia un sistema di etichettatura per
 prodotti privi di organismi geneticamente modificati. La Gen-Lex intende
 inoltre promuovere il dibattito pubblico sull'ingegneria genetica
 (incontri informativi, relazioni, audizioni). Essa introduce altresì un
 diritto generale d'accesso agli atti nel settore dell'ingegneria genetica.

La Gen-Lex concretizza l'articolo 120 della nuova Costituzione federale
 (sinora art. 24novies). Il progetto del Consiglio federale contiene una
 modifica della legge sulla protezione dell'ambiente nonché di diverse
 altre leggi, quali la legge sulla protezione degli animali e la legge
 sull'agricoltura.

Berna, 19 gennaio 2000

DATEC   Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni:

Philippe Roch, direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste
 e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 93 01.

Georg Karlaganis, capo della Divisione Sostanze, suolo, biotecnologia,
 Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP),
 tel. 031 322 69 55.

Hans Hosbach, Divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, Ufficio federale
 dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 54 36.

Allegati:

Schede informative "Gen-Lex"