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TTPCP: il montaggio degli apparecchi di rilevazione é regolato

COMMUNICATO STAMPA

TTPCP: il montaggio degli apparecchi di rilevazione é regolato

Il Consiglio federale ha deciso quest'oggi di porre in vigore il 1?
febbraio 2000 l'ordinanza sul montaggio di apparecchi di rilevazione per
l'esecuzione nell'anno 2000 della legge sulla tassa sul traffico
pesante. Dal 10 maggio al 15 luglio 1999, il DFF e il DATEC hanno
provveduto alla relativa consultazione generale.

L'ordinanza transitoria è necessaria affinché tutti gli autoveicoli
svizzeri per il trasporto di cose che dal 1? gennaio 2001 saranno
assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (TTPCP) possano essere equipaggiati entro il 30 novembre
2000 con apparecchi elettronici per il rilevamento del chilometraggio.
Sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio gli autoveicoli non
assoggettati alla tassa e quelli che saranno ulteriormente assoggettati
alla tassa forfetaria. Trattasi soprattutto di autoveicoli militari,
autoveicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi di lotta contro gli
incendi con idrocarburi e prodotti chimici, ambulanze, veicoli per il
traffico di linea pubblico, autoveicoli agricoli, veicoli per la scuola
guida, veicoli d'epoca, autoveicoli abitabili, autobus, carri con motore
e trattori nonché veicoli per fieraioli e circhi.
In base ad una decisione delle Camere federali gli apparecchi di
rilevazione, d'un valore unitario di circa 1300 franchi, saranno
consegnati gratuitamente ai detentori di veicoli. Le spese di montaggio
che ascendono a circa 500 franchi saranno tuttavia a carico del
detentore del veicolo.
Il 1? gennaio 2001, la suddetta ordinanza transitoria sarà sostituita
dall'ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
alle prestazioni (OTTP) la quale disciplinerà globalmente l'esecuzione
della TTPCP. È previsto che il Consiglio federale promulghi l'OTTP
durante il primo trimestre del 2000 affinché i detentori di veicoli e le
autorità esecutive possano prepararsi tempestivamente ai loro nuovi
compiti.
Il risultato della consultazione può essere ordinato presso la Direzione
generale delle dogane, 3003 Berna (fax 031 322 78 72, tel. 031 323 39 28
oppure 323 38 55). http://www.dff.admin.ch

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

Informazioni
­ Philippe Flückiger, capo della sezione Veicoli e tasse sul traffico
stradale, Direzione generale delle dogane, tel. 031 322 66 93
­ Jürg Marolf, sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale, Direzione
generale delle dogane,
tel. 031 323 38 55
­ Daniel Hug, sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale, Direzione
generale delle dogane,
tel. 031 323 39 28

23.12.1999