Nuove Raccomandazioni dell'UFE sulla retribuzione per la corrente elettrica fornita da piccoli impianti
COMUNICATO STAMPA
Nuove Raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'energia sulla retribuzione
per la corrente elettrica fornita da piccoli impianti
A partire dal 1° gennaio 2000, la retribuzione dei produttori indipendenti
che forniscono corrente elettrica prodotta con energie rinnovabili sarà di
almeno 15 centesimi per kWh per i prossimi tre anni. Fanno eccezione gli
impianti entrati in servizio negli ultimi sette anni che continueranno ad
essere retribuiti con almeno 16 centesimi per kWh. L'Ufficio federale
dell'energia (UFE) ha rilasciato queste raccomandazioni su proposta della
Commissione per le questioni relative alle condizioni di raccordo dei
produttori indipendenti (CQCR).
Per principio, i produttori che, con impianti propri, forniscono
elettricità alla rete pubblica, possono concordare liberamente il prezzo
con le centrali elettriche. Devono tuttavia osservare le prescrizioni
relative alla retribuzione contenute nel vecchio decreto federale
sull'energia e, a partire dal 1° gennaio 1999, nella legge sull'energia.
Le prescrizioni, concretate con le nuove Raccomandazioni, riguardano la
fornitura di corrente elettrica da parte di piccole centrali
idroelettriche private, generatori eolici, impianti di energia solare e
altri piccoli impianti alimentati con energie rinnovabili.
Nel 1992 il DATEC (allora DFTCE) aveva rilasciato per la prima volta delle
raccomandazioni per calcolare e fissare la remunerazione dell'elettricità
fornita da produttori in proprio. Tali raccomandazioni sono state
applicate con successo. Nel frattempo la CQCR ha riesaminato le aliquote
di retribuzione; sulla base di recenti statistiche relative ai costi di
produzione di nuovi impianti nazionali, per l'elettricità prodotta con
energie rinnovabili è stata raccomandata una retribuzione pari a 15
centesimi per kWh. D'intesa con la Commissione, vengono inoltre proposte
delle disposizioni d'esecuzione atte a prevenire sproporzioni tra i costi
di produzione della corrente elettrica e la retribuzione delle piccole
centrali idroelettriche.
L'elettricità prodotta con energie non rinnovabili - per es. con impianti
di cogenerazione alimentati a gas o diesel - dev'essere ricomprata anche
in futuro a prezzi pari alle tariffe pagate dai distributori regionali. Le
prestazioni per il servizio del sistema (rete dell'elettricità) vengono
conteggiate con una riduzione del 13 percento.
In seno alla CQCR sono rappresentati i Cantoni, i produttori indipendenti,
le aziende elettriche e l'Ufficio federale dell'energia. Il testo delle
Raccomandazioni può essere richiesto agli uffici cantonali dell'energia,
alle associazioni del settore energetico e all'Ufficio federale
dell'energia.
Berna, 22 dicembre 1999
ATEC Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni: Urs Näf, Ufficio federale dell'energia, tel. 031 322 56 65