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Autorizzata la presenza di bancarelle sulle aree di sosta delle autostrade

COMUNICATO STAMPA

Autorizzata la presenza di bancarelle sulle aree di sosta delle autostrade

Sulle aree di sosta delle strade nazionali sarà ammessa in futuro la
 presenza di venditori ambulanti e bancarelle adibite al ristoro. Inoltre
 verranno aumentate le aliquote di partecipazione federali per la
 manutenzione delle strade nazionali e si introdurrà un sistema più
 efficace di gestione dei costi. Sono questi gli elementi principali della
 revisione dell'ordinanza sulle strade nazionali (OSN), di cui il Consiglio
 federale, visto l'esito positivo della procedura di consultazione, ha
 disposto l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.

L'attuale revisione parziale della OSN, a distanza di tre anni dalla sua
 revisione totale, ha preso avvio dall'intenzione di adattare le aliquote
 federali per la manutenzione delle strade nazionali. La modifica della
 legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali
 a destinazione vincolata (LUMin) ha infatti reso necessario un nuovo
 calcolo di dette aliquote. Le  modifiche sono le seguenti:

· Aliquote di partecipazione più elevate per la manutenzione delle strade
 nazionali. Le Camere federali hanno aumentato il margine di fluttuazione
 della quota federale dal 40-80 percento (95 percento per i casi di rigore)
 all'80-90 percento (97 percento per i casi di rigore). Nell'ordinanza sono
 ora fissate le aliquote di partecipazione, tenendo conto di criteri quali
 l'onere, l'interesse e la capacità finanziaria dei Cantoni.

· Offerta di ristoro sulle aree di sosta: la normativa attuale, in vigore
 fino al 31 dicembre 1999, non ammette la presenza di strutture di ristoro
 sulle aree di sosta delle autostrade. Poiché tuttavia vi è una domanda in
 tal senso, nell'ordinanza è stata introdotta la relativa disposizione. Le
 strutture di ristoro non saranno tuttavia ammesse su tutte le aree di
 sosta, ma soltanto su quelle che vi si prestano quanto a posizione,
 estensione e frequenza di traffico. Dette strutture, per le quali i
 Cantoni devono rilasciare un'autorizzazione, di regola devono essere
 rimosse dall'area di sosta ogni sera.

· Evitare l'aumento dei costi: l'ordinanza introduce un sistema più
 efficace di gestione dei costi. Poiché in ogni fase della progettazione il
 fattore "costo dell'opera" è determinante ai fini della decisione finale,
 viene ora introdotto un controlling dei costi per ogni singola fase del
 progetto.

· Rivalutazione del progetto generale come vero e proprio strumento di
 pianificazione e di ottimizzazione. Questa modifica ha preso avvio da un
 intervento della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e mira
 a coinvolgere tempestivamente nei lavori di progettazione tutti gli
 organismi interessati.

· Controllo dei provvedimenti adottati a tutela dell'ambiente: la revisione
 dell'OSN prevede infine che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei
 trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), al momento di
 approvare un progetto, possa esigere un collaudo ecologico dell'opera. Ciò
 vale in particolare per i grandi progetti, i progetti realizzati
 all'interno degli abitati e in zone particolarmente sensibili dal punto di
 vista ecologico. Un simile collaudo consente di controllare l'efficacia
 dei provvedimenti adottati a livello ecologico.

Berna, 13 dicembre 1999

ATEC       Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti,  dell'Energia e delle Comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni: André Bumann, Ufficio federale delle strade, Affari della
 direzione,
tel. 031/322 94 26

Allegato: lista delle aliquote di partecipazione federali; manutenzione,
 costruzione ed esercizio delle strade nazionali