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Sicurezza interna

Prestazioni finanziarie a favore dei Cantoni per la salvaguardia della
sicurezza interna

Il Consiglio federale concreta l'indennizzo finanziario mediante
un'ordinanza

Il Consiglio federale ha dato lunedì una forma concreta alle prestazioni
finanziarie a favore dei Cantoni per la salvaguardia della sicurezza
interna, situando l'entrata in vigore della relativa ordinanza al 1° gennaio
2000.

In virtù della legge federale sulle misure per la salvaguardia della
sicurezza interna (LMSI), entrata in vigore il 1° luglio 1998, per
l'adempimento di determinati compiti i Cantoni beneficiano di un indennizzo
finanziario. Secondo le basi di calcolo statuite nell'ordinanza, la
Confederazione verserà ai Cantoni circa 6,4 milioni di franchi per i compiti
assolti in materia di ricerca delle informazioni. Per quanto concerne i
compiti di protezione a favore della Confederazione (protezione di
rappresentanze estere, conferenze internazionali, protezione
dell'Amministrazione federale, ecc.) sono indennizzati i Cantoni sui quali
grava un onere considerevole.

Le spese sostenute dalla Confederazione sono attualmente stimate a circa 20
milioni di franchi. Non è invece quantificabile l'ammontare della spesa
ingenerata da avvenimenti straordinari, quali conferenze internazionali e
visite di Stato. La Confederazione rafforzerà infine il suo aiuto
all'Istituto svizzero di polizia (ISP) mediante il versamento di 900'000
franchi.

L'ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia
della sicurezza interna sarà successivamente inserita nelle disposizioni
d'esecuzione della LMSI. Dette disposizioni complete terranno conto della
corrente riorganizzazione della polizia sul piano federale e potranno quindi
entrare in vigore soltanto il 1° gennaio 2001.

Berna, 6 dicembre 1999