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Comunicazione di decisioni penali cantonali

Comunicazione di decisioni penali cantonali: nuova ordinanza

Il Consiglio federale ha decretato mercoledì che le decisioni cantonali
emanate in determinati ambiti del diritto penale potranno d'ora in avanti
essere comunicate, in ampia misura, direttamente agli uffici federali
interessati. Tale provvedimento, che permetterà in particolare di evitare
all'amministrazione un carico di lavoro superfluo e di guadagnare tempo in
caso di ricorso, è previsto dalla nuova ordinanza sulla comunicazione.

In virtù della legge federale sulla procedura penale, il Consiglio federale
può prescrivere, per un periodo determinato, che gli siano trasmesse in
edizione completa le sentenze, le decisioni amministrative e le
dichiarazioni di non doversi procedere emesse in materia di diritto penale.
Tale obbligo di comunicazione è il fondamento grazie al quale il Ministero
pubblico della Confederazione è abilitato a ricorrere contro le decisioni
delle autorità cantonali. L'obbligo sunnominato è disciplinato da
un'ordinanza, la quale è adeguata con cadenza quinquennale all'evoluzione
del diritto federale e alle esigenze della pratica. L'ordinanza attuale
scadrà il 31 dicembre 1999. Una nuova ordinanza è stata dunque licenziata
dal Consiglio federale per il periodo dal 2000 al 2004.

Se varie comunicazioni sono state soppresse o modificate, altre sono state
introdotte ex novo: si tratta in particolare di quelle relative alle leggi
sull'asilo, le armi e la protezione della natura e del paesaggio e quelle
inerenti agli articoli 111 e seguenti del Codice penale (reati contro la
vita e l'integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici).

Berna, 1° dicembre 1999

Altre informazioni:

Luc Leimgruber, collaboratore specialista, 031 323 21 67