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Casellario giudiziale centrale e informatizzato "VOSTRA"

Un unico casellario giudiziale centrale e informatizzato

Il Consiglio federale pone in vigore la base legale e l'ordinanza

A partire dal 1° gennaio 2000 i casellari giudiziali tenuti manualmente
presso Confederazione e Cantoni saranno sostituiti da un unico casellario
giudiziale informatizzato (VOSTRA). Mercoledì, il Consiglio federale ha
infatti deciso l'entrata in vigore a tale data della base legale e
dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato.

Il casellario giudiziale dell'Ufficio federale di polizia (UFP) è già
informatizzato in parte. I dati concernenti sentenze penali di 540'000
persone sotto forma di circa 700'000 documenti nonché domande di estratti
del casellario giudiziale per procedure penali sono attualmente gestiti
elettronicamente. I documenti continuano tuttavia ad essere archiviati sotto
forma cartacea; anche lo scambio di dati con le autorità avviene tuttora per
posta. Grazie a "VOSTRA" la gestione degli estratti di sentenze
rispettivamente del casellario giudiziale e lo scambio di dati con altri
servizi della Confederazione e dei Cantoni non avverrà più su carta, ma
bensì per posta elettronica. L'informatizzazione apporta una
razionalizzazione dei lavori di tutti i servizi coinvolti, migliora le
prestazioni a favore delle autorità della giustizia penale e garantisce una
maggiore attualità dei dati trattati.

Iscrizione delle sentenze entro due settimane

Il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione contenuti
nel casellario giudiziale necessita secondo la legge sulla protezione dei
dati di una base legale formale (art. 359-364 Codice penale), la quale è
stata licenziata dal Parlamento durante la sessione estiva. Il Consiglio
federale ha regolato i particolari nell'ordinanza sul casellario giudiziale.
L'ordinanza designa le autorità che partecipano a "VOSTRA". Oltre alle
autorità autorizzate a iscrivere o richiamare on line dati dal sistema, vi
sono anche autorità senza allacciamento on line che per il tramite di un
servizio di coordinamento cantonale possono trasmettere dati per
l'iscrizione nel casellario giudiziale o richiedere un estratto dello
stesso. L'ordinanza stabilisce, inoltre, che le autorità possono richiamare
soltanto i dati di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali. Le
autorità sono ora tenute a iscrivere le sentenze nel sistema entro due
settimane dalla data in cui la sentenza è cresciuta in giudicato.

L'informatizzazione del casellario giudiziale nulla cambia all'obbligo
d'iscrizione. Anche in futuro si dovrà iscrivere tutte le persone condannate
in Svizzera a una pena privativa della libertà e in taluni casi a una multa.
Alle medesime condizioni saranno iscritte anche le persone condannate
all'estero. Modifiche al diritto materiale relativo al casellario giudiziale
(fatti soggiacenti all'obbligo d'iscrizione, termini per la cancellazione o
l'eliminazione) sono previste nell'ambito della revisione della Parte
generale e del libro terzo del Codice penale. Dopo il licenziamento da parte
del Parlamento di detto progetto occorrerà modificare in tal senso
l'ordinanza sul casellario giudiziale.

Berna, 1° dicembre 1999

Altre informazioni:
Philipp Bättig, Ufficio federale di polizia, tel. 031 322 42 99