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Sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato/Il CF pone in vigore l'ordinanza

Sicurezza interna: collaborazione rafforzata grazie al collegamenti dei
Cantoni a ISIS

Il Consiglio federale pone in vigore l'ordinanza, totalmente riveduta, sul
sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Al fine di potenziare la collaborazione tra Confederazione e Cantoni
nell'ambito della salvaguardia della sicurezza interna, lo scorso mese gli
organi di sicurezza cantonali sono stati collegati al sistema per il
trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). La base
legale per tale allacciamento è data con la legge federale sulle misure per
la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), entrata in vigore il 1°
luglio 1998. Il Consiglio federale ha ora posto in vigore con effetto al 1°
gennaio 2000 l'ordinanza ISIS completamente riveduta, che regola la
gestione, la banca dei dati, l'utilizzazione del sistema e che sostituisce
l'attuale ordinanza limitata nel tempo.

L'ISIS, gestito dalla Polizia federale dal 1994, consiste in diverse banche
dati ed è impiegato segnatamente per le indagini di polizia giudiziaria nei
casi della giurisdizione penale federale, le misure preventive in materia di
protezione dello Stato e i compiti di polizia di sicurezza. Con la LMSI è
stata creata la base legale per il collegamento dei Cantoni a ISIS. E' stato
possibile per questi ultimi collegarsi on line soltanto dopo aver preso i
provvedimenti organizzativi necessari per l'utilizzo corretto dei dati e per
la loro sicurezza e dopo l'approvazione da parte del Dipartimento federale
di giustizia e polizia delle loro domande d'allacciamento. Gli organi
cantonali preposti alla sicurezza possono ora attingere senza perdita di
tempo a determinate informazioni concernenti l'ambito della protezione dello
Stato e non devono più, in futuro, tenere propri registri.

Il Servizio di sicurezza dell'amministrazione federale, i servizi competenti
nel DDPS preposti ai controlli di sicurezza relativi alle persone presso la
Confederazione nonché altre autorità federali di polizia e di perseguimento
penale possono essere collegati ad ISIS per mezzo di una procedura di
richiamo. Essi hanno accesso soltanto ai dati di cui necessitano per
l'adempimento dei propri compiti legali.

Un Servizio di controllo esamina tutti i dati

La Polizia federale è tuttora l'unica istanza che può memorizzare dati
nell'ISIS. Un Servizio di controllo interno esamina tutti i dati registrati,
segnatamente le fonti, il grado di affidabilità delle informazioni e la
durata della conservazione. L'ordinanza enumera inoltre in modo esaustivo
gli uffici cui la Polizia federale può, nel caso singolo, comunicare i dati
trattati nell'ISIS.

Il diritto d'essere informati è già stato regolato nella LMSI. Al fine di
impedire una ricerca nel sistema d'informazione mediante domande abusive si
applica in principio la regola seguente: su richiesta di una persona,
l'Incaricato federale della protezione dei dati esamina se nei confronti del
richiedente sono trattati dei dati in maniera legale; gli comunica mediante
una risposta che è sempre dello stesso tenore che nei suoi confronti o non
vi sono dati trattati illegalmente oppure che ha raccomandato alla Polizia
federale di ovviare agli eventuali errori insorti nel trattamento dei dati.

Berna, 1° dicembre 1999

Altre informazioni:
Philipp Kronig, Ufficio federale di polizia, telefono 031 322 43 33