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Legge federale sui trapianti

Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione
Il Consiglio federale ha decisio di porre in procedura di consultazione il
disegno per una legge federale sui trapianti. La legge dovrà disciplinare
per la prima volta in Svizzera, in modo unitario e completo, il campo della
medicina dei trapianti dopo l'approvazione a grande maggioranza da parte di
Popolo e Cantoni, il 7 febbraio 1999, dell'articolo costituzionale sulla
medicina dei trapianti. La procedura di consultazione durerà fino alla fine
di febbraio 2000.

Lo scopo della legge è la protezione della dignità umana, della personalità
e della salute nell'applicazione della medicina dei trapianti sull'uomo. Si
tratta di impedire l'impiego abusivo di organi, tessuti e cellule, e di
promuoverne la donazione. La legge si applica agli organi, ai tessuti e alle
cellule viventi di origine umana o animale destinati a essere trapiantati
sull'uomo. Non sono contemplate né le procedure di procreazione con
assistenza medica nell'uomo né il trattamento del sangue e dei suoi
derivati, ad eccezione delle cellule staminali.
Queste le caratteristiche principali della legge:
Prelievo di organi da persone decedute: per quanto concerne il prelievo di
organi, tessuti o cellule da persone decedute sono proposti due modelli. La
regola del consenso in senso lato presuppone per la validità giuridica di un
prelievo in ogni caso il consenso del donatore o, qualora quest'ultimo non
abbia manifestato alcuna volontà, dei congiunti. Secondo la regola dell'
opposizione in senso lato, invece, gli organi, i tessuti o le cellule
possono essere prelevati quando non vi è opposizione da parte del donatore
o, qualora quest'ultimo non abbia manifestato alcuna volontà, dei congiunti.
Criterio di accertamento della morte: la legge si basa sul concetto della
morte cerebrale, secondo il quale la morte di una persona interviene quando
vi è arresto irreversibile delle funzioni del cervello, compreso il tronco
cerebrale.
Trapianto da una persona vivente: la legge non esige un legame particolare
tra il donatore e il ricevente, ma in ogni caso è necessario il consenso di
una commissione indipendente specialmente costituita. Vanno protetti in
particolare le persone incapaci di discernimento e i minorenni. Solo in casi
eccezionali e a condizioni ben determinate possono essere prelevati loro
tessuti o cellule rigenerabili.
Attribuzione: per garantire una giusta attribuzione, la legge statuisce il
principio della non discriminazione e stabilisce che gli unici criteri
determinanti sono l'urgenza medica di un trapianto, la migliore
compatibilità possibile dal profilo fisiologico, la prognosi medica e il
tempo d'attesa. L'attribuzione è centralizzata e avviene tramite un servizio
nazionale che tiene conto delle specifiche necessità dei pazienti.
Centri trapianto: per motivi di qualità e di costi, il numero dei centri per
il trapianto di organi deve essere limitato. Le autorizzazioni per l'
esercizio di un centro trapianto devono essere rilasciate dal Consiglio
federale, vista l'importanza del compito.
Tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti umani: per il trapianto di
tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti umani è indispensabile l'
autorizzazione del servizio federale competente. Alcune attività, come ad
esempio la donazione a un ricevente designato o l'utilizzazione di tessuti o
cellule provenienti da embrioni o feti prelevati da donne incapaci di
discernimento, saranno vietate.
Xenotrapianto: per quanto concerne il trapianto di organi, di tessuti o di
cellule di origine animale sull'uomo, ci si avvale del disciplinamento
approvato recentemente dal Parlamento nell'ambito della modifica del decreto
federale sul controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti. Gli
xenotrapianti sono quindi possibili solamente dopo essere stati stati
autorizzati dal servizio federale competente. Per tenere conto dei rischi
legati a questa tecnologia, in particolare del pericolo della trasmissione
di agenti patogeni al ricevente, alle persone in contatto con esso e alla
popolazione in generale, è statuita una responsabilità causale.
DIPARTIMENTO FEDEALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, Informazione, tel. 031 322 95 05
Il disegno della legge sui trapianti e il relativo rapporto esplicativo sono
ottenibili all'indirizzo seguente: www.admin.ch/bag/transpla/f