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Previdenza professionale:

Previdenza professionale: adeguamento al nuovo diritto sul divorzio - nuovo
tasso d'interesse di mora per le prestazioni d'uscita

Il Consiglio federale ha adeguato al nuovo diritto sul divorzio l'ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale. La legge federale sulla
previdenza professionale sancisce, in caso di divorzio, la suddivisione tra
i coniugi delle prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio,
l'ordinanza ne fissa le modalità. Inoltre, per evitare inutili spese agli
assicurati il tasso d'interesse di mora per le prestazioni d'uscita del
secondo pilastro è stato ridotto dal 5 al 4 1/4 percento.
La suddivisione tra i coniugi delle prestazioni d'uscita della previdenza
professionale acquisite durante il matrimonio, introdotta dal nuovo diritto
sul divorzio, rende necessaria la determinazione delle stesse, interessi
compresi. Il Consiglio federale ha fissato il tasso di questi interessi al 4
percento, cioè al tasso minimo LPP in vigore dal 1985. Questo tasso è valido
anche per il periodo anteriore a questa data.
Nel contempo il Dipartimento federale dell'interno ha adottato una nuova
ordinanza volta a fissare l'importo della prestazione di uscita al momento
del matrimonio. Essa si applicherà quando mancheranno i dati necessari per
fissare tale importo, ovvero nei casi in cui uno dei coniugi ha cambiato
istituto di previdenza tra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, data
in cui è entrata in vigore la legge sul libero passaggio.

Limitazione dell'incentivo a trasferire inutilmente le prestazioni d'uscita
L'assicurato che cambia posto di lavoro prima dell'insorgenza di un caso di
previdenza ha diritto a una prestazione d'uscita del suo istituto di
previdenza (caso di libero passaggio), che deve essere versata al nuovo
istituto di previdenza. Se l'assicurato non ha un nuovo istituto deve
scegliere una forma di mantenimento della previdenza (polizza di libero
passaggio - assicurazione; conto di libero passaggio - banca). In assenza di
una notifica dell'assicurato, l'istituto versa, al più tardi a due anni
dall'avvenuto libero passaggio, la prestazione d'uscita più un interesse di
mora (attualmente del 5 percento) all'istituto collettore.
Il tasso del 5 percento, più elevato di quello proposto dal mercato, induce
gli istituti di previdenza a trasferire molto rapidamente le prestazioni
d'uscita all'istituto collettore. In numerosi casi, gli assicurati attivi in
settori dell'economia con una forte fluttuazione di personale (edilizia,
settore alberghiero) si affiliano, in un breve lasso di tempo, a un nuovo
istituto cui devono essere versate al più presto le prestazioni trasferite.
Queste operazioni generano una grande mole di lavoro per l'istituto
collettore ed aumentano i costi amministrativi che spesso vengono riversati
sulle prestazioni d'uscita penalizzando pesantemente gli assicurati aventi
diritto a prestazioni minime.
La riduzione dal 5 al 4 1/4 percento (tasso d'interesse LPP 4 percento +
aumento di 1/4 percento) del tasso d'interesse di mora eviterà il
trasferimento troppo rapido delle prestazioni d'uscita e non penalizzerà gli
istituti di previdenza, quando mantengono le prestazioni d'uscita per due
anni, obbligandoli a versare un tasso d'interesse superiore a quello del
mercato. Per l'assicurato questa modifica risulta accettabile nella misura
in cui il tasso d'interesse di mora del 4 1/4 percento corrisponde a una
buona rimunerazione del suo capitale.

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni:  Tel. 031 / 322 91 86
 Erika Schnyder, caposezione
 Divisione previdenza professionale
 Sezione diritto e legislazione
 Ufficio fed. delle assicurazioni sociali

Allegati: ordinanze e commenti