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Il Consiglio federale licenzia l'ordinanza sull'organizzazione del DFGP

Il Consiglio federale licenzia l'ordinanza sull'organizzazione del DFGP

Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org -
DFGP), situandone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2000. In esecuzione
della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),
l'ordinanza definisce i principi organizzativi del Dipartimento e dei suoi
Uffici, descrivendone obiettivi e funzioni principali.

Nel contesto dell'applicazione giuridica della LOGA, è previsto che il
Consiglio federale emani un'ordinanza sull'organizzazione di ciascun
dipartimento e della Cancelleria federale. L'Org - DFGP rimpiazza le
disposizioni corrispondenti delle ordinanze sui compiti e sulla delegazione
e contribuisce allo snellimento del diritto organizzativo emanato dal
Consiglio federale.

In seno all'Amministrazione federale, la maggior parte degli Uffici dispone,
nell'ambito di una legge speciale, di norme organizzative dettagliate
concernenti il proprio campo d'attività. L'ordinanza stabilisce pertanto
unicamente gli obiettivi e le funzioni di tali Uffici. Tale considerazione
vale ad esempio per gli Uffici federali degli stranieri, delle assicurazioni
private e della pianificazione del territorio. Il DFGP comprende tuttavia
anche Uffici i cui compiti vengono definiti in dettaglio per la prima volta.
Uno degli Uffici le cui funzioni e attività sono ora disciplinate
esaurientemente dall'ordinanza è l'Ufficio federale di giustizia, con i suoi
compiti trasversali nel settore del diritto. Esso non è soltanto l'organo di
stato maggiore del Consiglio federale per le questioni giuridiche, bensì
prepara, in numerosi ambiti giuridici, i progetti di modifiche
costituzionali e di legge. È inoltre l'organismo responsabile della
legislazione, in quanto segue tutti i progetti a livello di costituzione, di
legge e di ordinanza, controllandone la conformità al diritto di rango
superiore, l'assenza di contraddizioni e la coesione.

Si coglie infine la possibilità offerta dall'Org - DFGP per adeguare
l'obsoleta denominazione tedesca di due Uffici alle denominazioni italiana e
francese, più moderne: a partire dal 1° gennaio 2000, il nome dell'Ufficio
federale di polizia passerà da Bundesamt für Polizeiwesen a "Bundesamt für
Polizei" e quello dell'Ufficio federale delle assicurazioni private da
Bundesamt für Privatversicherungswesen a "Bundesamt für Privatversicherungen
".

Berna, 17 novembre 1999

Altre informazioni: Martin Keller, vicedirettore, SG DFGP, tel. 031 324 48
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