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Regolamentata la mediazione matrimoniale

Regolamentata la mediazione matrimoniale e di ricerca di partner tra la
Svizzera e l'estero

L'ordinanza del Consiglio federale completa il Codice delle obbligazioni

Il Consiglio federale ha licenziato mercoledì l'ordinanza concernente la
mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale
nei confronti di o per persone all'estero. Tale ordinanza completa le
nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al mandato di
mediazione matrimoniale o di ricerca di partner, adottate dal Parlamento
nel giugno del 1998 unitamente alla revisione del Codice civile (diritto
del divorzio). L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000 con le
revisioni del Codice delle obbligazioni e del Codice civile.

La mediazione di ricerca di partner necessita di un'autorizzazione

Chi esercita a titolo professionale la mediazione matrimoniale o di
ricerca di partner tra persone in Svizzera e all'estero necessita ora di
un'autorizzazione cantonale e soggiace alla vigilanza di un'autorità
cantonale. L'ordinanza disciplina in particolare le condizioni di
rilascio, di revoca e di abrogazione dell'autorizzazione nonché la sua
durata e la sua portata. Essa regolamenta inoltre l'ammontare e la forma
della cauzione che il mediatore è tenuto a fornire a garanzia delle
spese relative al viaggio di ritorno della persona da presentare al
mandante. L'ordinanza stabilisce poi a quali condizioni la cauzione
possa essere versata al mediatore o alla persona presentata al mandante.
Essa sanziona inoltre le possibili infrazioni.

I risultati della consultazione sono stati presi in considerazione

In sede di consultazione, svoltasi dal mese di giugno al mese di
settembre del 1999, il progetto di ordinanza ha in linea di principio
incontrato il favore dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni
interessate.

L'ordinanza tiene conto di numerose proposte di modifica formulate dalle
cerchie consultate. Essa esclude ad esempio che il mediatore possa
fornire una cauzione sotto forma di titoli di credito, mantenendo
tuttavia, a fianco del deposito in contanti, la possibilità di cauzioni
sotto forma di fideiussione e di dichiarazione di garanzia da parte di
banche o assicurazioni. Inoltre, l'importo minimo della cauzione e
l'ammontare massimo della multa sono stati portati rispettivamente a
10'000 e a 50'000 franchi.

Berna, 10 novembre 1999

Altre informazioni:

Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel.: 031 322 53 57
Eliane Rossier, Ufficio federale di giustizia, tel.:031 322 47 83