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Elenco degli ospedali del Canton Zurigo

Serie di decisioni del Consiglio federale relative all'elenco degli
ospedali del Canton Zurigo

Mercoledì il Consiglio federale si è espresso sui ricorsi inoltrati da
15 cliniche private contro l'elenco degli ospedali del Canton Zurigo.
Tali decisioni fanno seguito a quelle precedentemente pronunciate il 17
febbraio 1999 con le quali aveva in sostanza respinto i ricorsi di 5
ospedali regionali. Il Consiglio federale ha stabilito che la
pianificazione attuata dal Canton Zurigo corrisponde in linea di massima
ai fabbisogni in materia di cure ospedaliere. Anche la non ammissione di
13 cliniche ricorrenti per quanto concerne il trattamento nei reparti
comuni di pazienti a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie è conforme al diritto federale. Soltanto due ricorsi
sono stati accolti dal Consiglio federale; il Governo cantonale dovrà
riesaminare l'ammissione di due cliniche, situate fuori del Cantone, la
cui offerta potrebbe colmare una lacuna sanitaria del Cantone nel
settore della neuro-riabilitazione.

Cinque delle cliniche ricorrenti hanno la loro sede nel Canton Zurigo e
forniscono principalmente trattamenti a pazienti dei reparti privati e
semiprivati. Con questi reparti le cliniche in questione erano
effettivamente state ammesse nel controverso elenco degli ospedali
(elenco B degli ospedali del Canton Zurigo del 25 giugno 1997), ma non
erano state ammesse - rispettivamente in un caso non nella misura
auspicata - per quanto concerne il trattamento di assicurati dei reparti
comuni le cui tariffe possono essere messe integralmente a carico
dell‘assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (elenco A).
Le restanti 10 ricorrenti sono cliniche private situate fuori del Canton
Zurigo che non erano state prese in considerazione nell'elenco cantonale
degli ospedali impugnato.

Nessuna ammissione automatica delle cliniche private per la cura di
assicurati nei reparti comuni

Principale punto litigioso delle procedure ricorsuali presentemente
evase era la questione a sapere in che misura i Cantoni debbano tenere
conto degli enti privati per quanto attiene la loro pianificazione
ospedaliera e l'allestimento dei relativi elenchi ai sensi della legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal). La LAMal prevede che
siffatte cliniche vanno prese in considerazione adeguatamente. Le
cliniche ricorrenti, che hanno pure invocato il principio costituzionale
della libertà di industria e commercio, hanno fatto valere un diritto
d‘ammissione nell'elenco A.

Per il Consiglio federale la legge non conferisce loro un diritto
pressoché automatico. Per quanto riguarda la fornitura di cure nel
reparto comune la legge prevede una rigorosa pianificazione conforme ai
fabbisogni della popolazione. Ne consegue che anche le cliniche private
possono entrare in linea di conto quali possibili fornitori di
prestazioni atti a coprire siffatti fabbisogni soltanto se hanno già
contribuito fino a quel momento in modo essenziale a fornire cure alla
popolazione nel reparto comune o se dispongono delle capacità necessarie
per coprire un fabbisogno attuale o futuro. Nel caso in cui si trattasse
di eliminare eventuali sovracapacità, tale riduzione non può avvenire
unicamente a scapito degli ospedali privati.

I Cantoni non devono invece tenere conto delle cliniche private che
sinora hanno contribuito soltanto marginalmente a fornire cure alla
popolazione del Cantone nel reparto comune e la cui offerta di
prestazioni non risponde neppure a un fabbisogno futuro. Tale esclusione
è dunque compatibile con il principio di una presa in considerazione
adeguata degli enti privati anche perché non interessa l'attività
principale di tali cliniche private, segnatamente la fornitura di
trattamenti a pazienti del reparto privato e semiprivato. L'ammissione
di questi reparti nell'elenco degli ospedali del Cantone, ove queste
cliniche hanno la loro sede, tiene già debitamente conto dei loro
interessi visto che grazie a suddetta ammissione queste cliniche possono
curare assicurati provenienti da tutta la Svizzera nel reparto privato e
semiprivato. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
versa per questi trattamenti un cosiddetto contributo di base, vale a
dire quella parte dei costi che un trattamento nel reparto comune
cagionerebbe in ogni caso.

Constatato che 13 delle cliniche private ricorrenti hanno sinora
contribuito in minima parte a fornire cure alla popolazione del Canton
Zurigo nel reparto comune e che le loro capacità, come comprovato dalla
pianificazione cantonale ritenuta conforme ai fabbisogni, non sono
neppure necessarie per coprire eventuali necessità future, il Consiglio
federale ha conseguentemente respinto i rispettivi ricorsi contro la non
ammissione nell'elenco A degli ospedali zurighesi.

Necessità di tenere conto delle cliniche extracantonali soltanto in caso
di lacune nell'offerta sanitaria dei Cantoni

Del resto il Consiglio federale ha confermato la sua prassi secondo cui
i Cantoni non devono tenere conto delle offerte di ospedali situati in
altri Cantoni fintanto che l'offerta interna di cure ospedaliere
stazionarie è sufficiente a garantire prestazioni medico-sanitarie di
tutte le categorie alla popolazione del Cantone. Dato che tale
circostanza è riscontrabile in tutto il Canton Zurigo, il Consiglio
federale ha dunque respinto i ricorsi di 8 delle 10 cliniche ubicate
fuori del Cantone le cui prestazioni sono già coperte dall'offerta
interna del Canton Zurigo. Il Consiglio federale ha tuttavia rilevato
una lacuna nell'offerta di cure nel reparto comune per quanto concerne
il settore della neuro-riabilitazione. I ricorsi delle due cliniche
specializzate in tale settore situate fuori del Canton Zurigo sono
dunque stati accolti e il Consiglio di Stato zurighese è stato invitato
a voler esaminare se le offerte di prestazioni di tali cliniche siano in
grado di colmare tale lacuna e se non sia il caso di includerle
nell'elenco A degli ospedali del Canton Zurigo.

Berna, 5 novembre 1999

Altre informazioni:
Josef Würsch, Ufficio federale di giustizia, 031 322 41 36