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Legge sugli stupefacenti: 5 varianti in consultazione

COMUNICATO STAMPA           Berna, 25 agosto 1999
Avvio della procedura di consultazione
Legge sugli stupefacenti: 5 varianti in consultazione
Il Consiglio federale ha dato l'avvio alla procedura di consultazione sulla
revisione della legge sugli stupefacenti (LStup). Con questa revisione si
intende adeguare la legislazione alla realtà della droga, eliminare le
lacune, le incoerenze e le contraddizioni presenti in quella vigente.
La legge sugli stupefacenti del 1951 è stata modificata a due riprese: nel
1975 e nel 1996. Negli ultimi 25 anni la situazione sul fronte della droga
ha subito dei cambiamenti notevoli. Dall'ultima revisione si è infatti
assistito a un aumento del numero dei consumatori e dei tossicodipendenti.
Vi è stato anche un aggravamento dei problemi legati alla salute e all'
emarginazione di molti tossicodipendenti. Parallelamente si è proceduto a
intensificare il lavoro di informazione e di assistenza medica (prevenzione
e terapia). Negli anni ottanta, con l'apparizione dell'HIV e dell'Aids la
situazione per i consumatori di droga è andata nuovamente peggiorando. In
seguito a questo sviluppo, nell'ambito della politica in materia di droga
sono state adottate nuove strategie per la riduzione dei rischi e per l'
aiuto alla sopravvivenza (“harm reduction”).
Con la revisione della LStup si vogliono sancire nella legge i nuovi metodi
e le nuove strategie sviluppate nella politica in materia di droga. Si
intende in particolare colmare le lacune legali nei settori della
prevenzione, della terapia e della riduzione dei rischi e, d'altra parte, di
meglio ancorare le misure adottate dal Consiglio federale, soprattutto per
quanto concerne la politica dei “quattro pilastri”.
Inoltre la proposta di revisione prevede:
- un rafforzamento della protezione dei minorenni con un divieto assoluto di
vendere alcool, tabacco e altre sostanze che possono generare dipendenza a
giovani di età inferiore ai 16 anni,
- che le misure incluse nei “tre pilastri” prevenzione, terapia e riduzione
dei rischi non valgano solo per gli stupefacenti, ma anche per tutte le
sostanze che generano dipendenza,
- che la prescrizione medica di eroina sia sancita definitivamente nella
legge e
- che sia migliorata la coordinazione tra la Confederazione e i Cantoni.
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), responsabile della
direzione dei lavori di revisione, ha fatto preparare diversi studi che
costituiscono le basi per questo progetto. Le modifiche della legge poggiano
infatti sulle raccomandazioni emesse nel 1996 dalla commissione peritale per
la revisione della LStup (“Commissione Schild”) e su altre ricerche
scientifiche (tra cui il Rapporto sulla canapa della Commissione federale
per le questioni relative alla droga).
Non è chiaro quali saranno globalmente le posizioni assunte in merito alla
questione della penalizzazione del consumo e degli atti preparatori. Per
questa ragione il Consiglio federale su questo punto presenta due varianti a
cui se ne aggiungono altre tre della Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio nazionale (CSS-N).
Variante 1: la prima variante del Consiglio federale prevede la
depenalizzazione del consumo di tutti gli stupefacenti e dei relativi atti
preparatori. Questa proposta coincide con la raccomandazione della
Commissione Schild.
Variante 2: la seconda variante del Consiglio federale prevede la
depenalizzazione solo del consumo della canapa e dei relativi atti
preparatori. Essa chiede inoltre l'estensione del principio di opportunità,
rispetto a quanto previsto dalla legge vigente, per quanto concerne il
consumo di tutti gli altri stupefacenti e i relativi atti preparatori.
Ambedue le varianti propongono quindi la depenalizzazione del consumo della
canapa per le persone adulte. Il consumo di qualsiasi di droga da parte dei
minorenni rimane invece sempre punibile.
Sono poi poste in discussione altre due varianti concernenti la questione
della coltivazione della canapa nonché la fabbricazione e il commercio dei
suoi prodotti.
Variante 1: la prima variante del Consiglio federale propone di tollerare la
coltivazione di canapa e la fabbricazione e il commercio dei suoi prodotti a
determinate condizioni, rifacendosi al principio di opportunità vigente nei
Paesi Bassi. Spetterà al Consiglio federale fissare queste condizioni (p.e.
limite d'età, quantità massima, divieto della pubblicità ecc.) in un'
ordinanza e stabilire in che casi si può rinunciare al perseguimento penale.
Variante 2: la seconda variante del Consiglio federale non costituisce
alcuna novità rispetto al divieto attualmente in vigore relativo alla
coltivazione della canapa per produrre stupefacenti, e alla fabbricazione e
al commercio dei suoi prodotti per essere consumati come stupefacenti. Essa
permette tuttavia un'agevolazione nella lotta contro queste attività,
mettendo a disposizione delle autorità competenti, mediante ordinanza,
strumenti più efficaci (obbligo dell'autorizzazione per la coltivazione di
canapa per produrre stupefacenti, obbligo di notifica per la coltivazione di
canapa a fini industriali).
La procedura di consultazione durerà fino al 31 dicembre 1999. Entro questo
termine potranno essere inviati i pareri all'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP). Spetterà poi all'UFSP valutarne i risultati. Il Consiglio
federale presenterà poi alle Camere federali il messaggio per la revisione
della legge, probabilmente nella seconda metà del 2000.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio federale della sanità pubblica,
Informazione, tel. 031 322 95 05.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazioni