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Adeguamenti d'ordinanza nell'ambito dei contributi AVS/AI/IPG

Comunicato stampa  25-8-1999
Adeguamenti d'ordinanza nell'ambito dei contributi AVS/AI/IPG
Per il 1° gennaio 2000 la tavola scalare dei contributi AVS/AI/IPG di chi
esercita un'attività lucrativa indipendente e di chi dipende da un datore di
lavoro non soggetto all'obbligo contributivo (p. es. i cittadini svizzeri
residenti all'estero che hanno aderito all'AVS facoltativa) verrà adeguata
allo sviluppo dei prezzi e dei salari. Ciò avverrà parallelamente
all'adeguamento dell'indice delle rendite, aumentate a partire dal 1°
gennaio 1999. Il Consiglio federale ha deciso le modifiche dell'Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),
dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) e dell'Ordinanza
sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) che ne conseguono.
L'adeguamento previsto per il 2000 riguarda il limite superiore della tavola
scalare dei contributi dovuti dagli indipendenti e da chi è alle dipendenze
di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo. Tale limite
viene portato da 47 800 a 48 300 franchi. Per i redditi compresi tra questo
importo ed il limite inferiore della scala (7 800 franchi, invariato dal
1996) si riscuote un contributo ridotto e graduato. Se il reddito è
inferiore a 7 800 franchi va versato il contributo minimo. Questo
provvedimento comporta una perdita di contributi di 1,6 milioni di franchi.
Inoltre l'interesse del capitale proprio investito nell'azienda che gli
indipendenti possono dedurre dal reddito lordo nel calcolo del reddito su
cui vanno versati i contributi all'AVS è fissato al 3,5 percento (finora
4,5).

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione
Informazioni: 031 / 322 90 66
 Paul Cadotsch, caposezione
 Divisione AVS/IPG/PC
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali