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Assicurazione malattie di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione: eccezione nella compensazione dei rischi


Comunicato stampa  18 agosto 1999
Assicurazione malattie di richiedenti l'asilo e persone bisognose di
protezione: eccezione nella compensazione dei rischi
Il Consiglio federale sottopone al Parlamento il messaggio concernente un
decreto federale urgente con l'obiettivo di scorporare per gli anni 1999 -
2001 i richiedenti l'asilo, i profughi accolti temporaneamente e le persone
bisognose di protezione che necessitano di assistenza dall'effettivo di
assicurati determinante per la compensazione dei rischi nell'assicurazione
malattie sociale. Il provvedimento intende ridurre il particolare onere
finanziario di un numero esiguo di assicuratori-malattie e non avrà
conseguenze per gli assicurati summenzionati. Il Consiglio federale è
inoltre favorevole a limitare la libertà di scelta della categoria di
assicurati in questione in quanto ad assicuratori e fornitori di
prestazioni.
Richiedenti l'asilo, profughi accolti temporaneamente e persone bisognose
d'aiuto senza permesso di domicilio sono obbligatoriamente soggetti
all'assicurazione sociale malattie. Per contenere il più possibile il
conseguente onere amministrativo, i Cantoni di residenza hanno stipulato
contratti collettivi con un numero assai esiguo di assicuratori,
concentrando così presso di essi - finché hanno bisogno di assistenza -
tutti gli assicurati in questione. Per questa ragione nel giugno scorso il
Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
di valutare la possibilità di scorporare queste persone dal sistema di
compensazione dei rischi e presenta ora un decreto federale urgente in
proposito.
Libertà di scelta limitata di assicuratori e fornitori di prestazioni da
parte di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione
Il DFI aveva inoltre l'incarico di verificare, in collaborazione con il
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in che misura si
potesse limitare la libertà di scelta di assicuratori e fornitori di
prestazioni da parte di persone che risiedono in Svizzera in ossequio al
diritto d'asilo. Sulla base dei risultati ottenuti, il Consiglio federale,
nel quadro della revisione del diritto d'asilo, ha quindi ordinato ai
Cantoni di limitare la libertà di scelta di assicuratori e fornitori di
prestazioni da parte della categoria in questione. Si pensa in particolare
ai modelli assicurativi HMO, che, a giudicare dalle esperienze fin qui
acquisite, permettono di contenere maggiormente i costi della salute.
Compensazione dei rischi: protezione degli assicuratori - nessuno svantaggio
per gli assicurati
Negli scorsi anni i costi sanitari per persone che in virtù della
legislazione sull'asilo possono soggiornare in Svizzera sono aumentati oltre
la media. Questa evoluzione dei costi è imputabile fra l'altro al fatto che
i richiedenti l'asilo, i profughi accolti temporaneamente e le persone
bisognose di protezione provenienti dall'ex Jugoslavia hanno alle spalle
l'esperienza di una guerra con le vicissitudini traumatiche che essa
comporta e i relativi pregiudizi alla salute (ferite di guerra).
Inizialmente erano giunti in Svizzera soprattutto giovani uomini. Soltanto
recentemente anche famiglie e anziani cercano rifugio nel nostro Paese.
Il gruppo di assicurati considerato tendenzialmente "vantaggioso dal profilo
dei costi" (i giovani uomini) causa così attualmente spese alquanto elevate.
Gli assicuratori-malattie che hanno stipulato con i Cantoni contratti
collettivi per i richiedenti l'asilo sono tuttavia tenuti a versare
contributi alla compensazione dei rischi di questi assicurati e si trovano a
dover sopportare un onere insostenibile.
Il Consiglio federale propone, perciò, di scorporare tra il 1999 e il 2001 i
richiedenti l'asilo, i profughi accolti temporaneamente e le persone
bisognose di protezione che necessitano di assistenza dall'effettivo di
assicurati determinante per la compensazione dei rischi nell'assicurazione
malattie. Con i premi riscossi per questi assicurati non si devono quindi
versare contributi nell'ambito della compensazione dei rischi per tutta la
durata del decreto federale. Questo provvedimento di protezione degli
assicuratori che si sono assunti un compito speciale non comporta svantaggi
né per gli assicurati stessi né per gli altri assicuratori.

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie la
compensazione dei rischi serve, appunto, a compensare i costi, diversi a
dipendenza dell'età e del sesso, provocati dagli assicurati. Assicuratori
con un effettivo di assicurati giovani e di sesso maschile superiore alla
media (cosiddetto "vantaggioso dal profilo dei costi") supportano così
assicuratori con un effettivo di assicurati piuttosto anziani e di sesso
femminile (cosiddetto "svantaggioso dal profilo dei costi"). In tal modo si
compensa la diversa struttura di rischi e si evita una selezione mirata
degli stessi tramite le casse malati.

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: Tel. 031 / 322 91 60
 Ralf Kocher
 Div. principale ass. malattie e infortuni
 Ufficio fed. delle assicurazioni sociali
 Tel. 031 / 323 43 69
 Helena Kottmann
 Divisione Affari giuridici e internazionali
 Ufficio federale dei rifugiati