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La legge sull'asilo e le ordinanze sull'asilo entrano in vigore venerdì 1.10.99


La legge sull'asilo e le ordinanze sull'asilo entrano in vigore venerdì
1° ottobre 1999

Il 1° ottobre entra in vigore la nuova legge sull'asilo che il 13 giugno
1999 è stata approvata dal popolo con il 71% dei voti. Detta legge
apporterà le seguenti novità:

 L'ammissione semplificata di persone bisognose di protezione. Il
Consiglio federale decide se e quante persone può essere concessa la
protezione provvisoria. Questa persone devono lasciare la Svizzera non
appena la situazione del Paese d'origine lo permette.

 La lotta efficace contro gli abusi. Non entrata nel merito se il
richiedente nasconde la propria identità, in caso di inoltro ulteriore
abusivo di una domanda d'asilo e di non consegna intenzionale di
documenti d'identità.

 Il rimborso forfettario delle prestazioni di assistenza ai Cantoni. Al
momento della fissazione delle somme forfettarie saranno finanziate
solamente soluzioni con costi contenuti.

 La nuova competenza dei Cantoni per l'assistenza di rifugiati
riconosciuti (termine transitorio di due anni).

  La creazione di una base giuridica per l'elaborazione di dati
personali;

 Per quanto attiene all'aiuto al ritorno: finanziamento parziale dei
servizi di assistenza al ritorno e di altri progetti nonché progetti di
reintegrazione all'estero; il finanziamento dell'aiuto al ritorno nel
caso singolo.

Le misure urgenti adottate nel settore dell'asilo e degli stranieri che
sono entrate in vigore il 1° giugno 1998 mediante decreto federale
urgente e il 13 giugno 1999 sono state approvate con il 71 per cento dei
voti, a partire dal 1° ottobre 1999 saranno parte integrante delle legge
sull'asilo.

Entrano inoltre in vigore:

 ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1),
(revisione totale);
 ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2),
(revisione totale);
 ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali,
(nuova);
 ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e
dell'espulsione di persone straniere, (nuova);
 ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio alle persone
straniere (revisione totale);
 ordinanza sull'assicurazione malattie (modifica dovuta al nuovo statuto
introdotto della protezione provvisoria).

Le rispettive direttive sono state inoltre elaborate e inviate alle
autorità cantonali delle opere sociali e di polizia degli stranieri.

Berna, 30 settembre 1999

Altre informazioni:
Urs Arn, Ufficio federale dei rifugiati, Divisione affari giuridici e
internazionali, tel. 031 325 99 30