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Divieto di lavoro di un anno per richiedenti l'asilo e persone ammesse

Divieto di lavoro di un anno per richiedenti l'asilo e persone ammesse
provvisoriamente

Il Consiglio federale ha deciso mercoledì di introdurre, il 1° settembre
1999, un divieto di lavoro a durata determinata, valido fino al 31
agosto 2000, per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente.
Tale decisione è da situare sullo sfondo del numero straordinariamente
elevato di stranieri che si trovano nel nostro Paese nell'ambito
dell'asilo. I nuovi arrivi sono attualmente in diminuzione, ma il numero
di richiedenti l'asilo in Svizzera continua ad aumentare.

La maggior parte dei rifugiati provenienti dal Kosovo, giunti in
Svizzera nel corso degli ultimi mesi, sottostanno al divieto di lavoro
ordinario di tre a sei mesi oppure non hanno ancora trovato un posto di
lavoro. Il Consiglio federale motiva inoltre la sua decisione con il
possibile aumento, nel corso del prossimo autunno, del numero delle
entrate di richiedenti l'asilo.

Governi cantonali in maggioranza per un divieto di lavoro a durata
determinata

Nell'estate scorsa è stata condotta presso i Cantoni una procedura di
consultazione. 19 Cantoni approvano il divieto di lavoro della durata di
un anno per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente.
Essi valutano la situazione nel settore dell'asilo e sul mercato del
lavoro in maniera analoga al Consiglio federale.

Il settore dell'asilo subirà nei prossimi mesi una forte pressione, del
tutto straordinaria, causata direttamente dalla guerra nel Kosovo. Il
Consiglio federale ritiene quindi opportuna una misura urgente volta,
secondo il desiderio della maggior parte dei Governi cantonali, a
rivolgere un segnale dissuasivo non già alle persone perseguitate e
bisognose di protezione, bensì a coloro che intendessero immigrare per
motivi di lavoro adottando la via dell'asilo.

Numerosi altri Stati, anche in Europa, conoscono già un divieto di
lavoro, ad esempio in Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia.

Delega della competenza al Consiglio federale

Il divieto di lavoro della durata di un anno si basa sull'articolo 9
della legge sull'asilo. La legge sull'asilo vigente e la nuova legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (art. 55) prevedono espressamente simili
provvedimenti in situazioni d'emergenza. In tali circostanze, la
disposizione offre la possibilità al Consiglio federale di disciplinare
in modo restrittivo, in deroga alla legge vigente, lo statuto dei
rifugiati.

Parallelamente, la legge sull'asilo dovrà essere completata, mediante
una revisione di legge, con l'aggiunta di una norma generale che
disciplini la questione della competenza. Secondo tale norma generale,
il Consiglio federale dovrà, in situazioni particolari, ottenere la
competenza di poter prorogare per un periodo determinato i divieti di
lavoro a durata determinata, già previsti in parte dalla legge, nei
confronti di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e
persone bisognose di protezione.

Berna, 25 agosto 1999

Ulteriori informazioni:
Kurt Rohner, Ufficio federale degli stranieri,  031/ 322 28 88