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Trasferimento di servizi del MPC all'UFP

Trasferimento di servizi del MPC all'UFP: il Consiglio federale licenzia
l'ordinanza

Esecuzione della riorganizzazione del Ministero pubblico della
Confederazione e dei Servizi di polizia

Mercoledì, con l'emanazione di un'ordinanza, il Consiglio federale ha
avviato la prima fase per attuare la ristrutturazione dei Servizi di
polizia decisa il 31 maggio 1999, trasferendo con effetto al 1°
settembre 1999 la Polizia federale svizzera (PF), il Servizio di
sicurezza dell'amministrazione federale (SID) e i Servizi centrali del
Ministero pubblico della Confederazione (MPC) all'Ufficio federale di
polizia (UFP). Con tale disposizione è attuata l'esigenza formulata
dalla Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) DFGP nel 1989
(separazione amministrativa del Ministero pubblico della Confederazione
dagli organi preventivi ed eventualmente anche da quelli giudiziari
della polizia) e soddisfatto il desiderio dei Cantoni di avere un unico
interlocutore a livello federale.

La definizione delle strutture sarà completata entro il 2001

La base per la ristrutturazione del settore della polizia da parte del
Consiglio federale è costituita dalla legge sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il cui articolo 43 attribuisce al
Governo piena competenza organizzativa e il cui articolo 64 autorizza il
Consiglio federale a derogare, per una durata limitata, a particolari
disposizioni organizzative di altre leggi federali o di decreti federali
di obbligatorietà generale. Le deroghe dalle disposizioni legali sono
rette nell'ordinanza citata sopra. Dopo il trasferimento che avverrà il
1° settembre, si tratterà di definire, sulla base di un'analisi dei
nuovi compiti e delle relative procedure di lavoro, la struttura
organizzativa definitiva dell'UFP che dovrà entrare in vigore all'inizio
del 2001.

Abrogazione di due decreti del Consiglio federale

In concomitanza con l'emanazione della nuova ordinanza sarà abrogato
definitivamente il decreto del Consiglio federale (DCF) del 23 marzo
1945 concernente i rappresentanti del Procuratore generale della
Confederazione. Con il trasferimento della PF all'UFP non è più
necessario avere un rappresentante ordinario del Procuratore generale
della Confederazione nel settore del servizio di polizia (art. 2 lett. a
DCF). La rappresentanza ordinaria del Procuratore generale della
Confederazione nel settore del servizio giuridico (art. 2 lett. b DCF)
fa parte delle funzioni del capo del servizio giuridico, e inoltre vi è
oggi anche un sostituto del Procuratore generale della Confederazione.
Senza contare che il capo del servizio giuridico è nel contempo aggiunto
del Procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'articolo 16
capoverso 1 periodo 1 PP e pertanto, come il sostituto, suo
rappresentante nei procedimenti penali federali, per cui anche il
disciplinamento della rappresentanza limitato a sostenere l'accusa
diventa superfluo (art. 3 DCF). Di conseguenza il capo della Polizia
federale non è più rappresentante del Procuratore generale della
Confederazione. Con la subordinazione della PF all'UFP anche il decreto
del Consiglio federale del 29 aprile 1958 concernente il servizio di
polizia del Procuratore generale della Confederazione perde la sua
ragione di essere, per cui anche tale decreto è abrogato
definitivamente.

Berna, 18 agosto 1999

Altre informazioni:
Adrian Lobsiger, aggiunto di direzione, Ufficio federale di polizia,
tel. 031 322 43 27