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1° ottobre 1999: entrata in vigore della legge sull'asilo e delle nuove ordinanze

1° ottobre 1999: entrata in vigore della legge sull'asilo e delle nuove
ordinanze sull'asilo

Il Consiglio federale ha licenziato oggi diverse ordinanze relative al
settore dell'asilo e degli stranieri. Si tratta degli atti legislativi
seguenti:

- Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)
totalmente riveduta
- Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
totalmente riveduta
- Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali
(nuova)
- Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e
dell'espulsione di persone straniere (nuova)
- Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio alle persone
straniere (totalmente riveduta)
- Ordinanza sull'assicurazione malattie (modifica in ragione
dell'introduzione del nuovo statuto di protezione provvisoria).

Dette ordinanze entrano in vigore il 1° ottobre 1999, contemporaneamente
alla legge sull'asilo approvata dal popolo il 13 giugno 1999.

L'OAsi 1 concreta le disposizioni legali in merito a procedura d'asilo
di prima istanza, posizione del richiedente l'asilo e allontanamento,
concessione dell'asilo, statuto del rifugiato, fine dell'asilo nonché
concessione della protezione provvisoria a persone bisognose di
protezione.

Nell'OAsi 2 figurano le disposizioni legali concernenti gli assegni per
i figli, l'obbligo di rimborso e di garanzia, i sussidi federali per le
spese assistenziali, amministrative e di sostegno, il finanziamento di
alloggi collettivi, altri sussidi federali, spese per l'entrata e la
partenza, l'aiuto al rimpatrio e al reinserimento nonché i contributi
alle istituzioni di soccorso.

L'OAsi 3 regola il diritti d'accesso per i sistemi d'informazione
seguenti:
sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER); sistema
d'informazione e documentazione sull'asilo (IDA), amministrazione delle
pratiche prestiti; amministrazione delle pratiche documenti di viaggio;
documentazione giudiziaria Turchia; amministrazione delle pratiche costi
assistenziali; amministrazione delle pratiche aiuto all'esecuzione
nonché banca di dati casi medici.

La nuova ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e
dell'espulsione di persone straniere riprende fondamentalmente le
disposizioni della vigente ordinanza concernente l'ammissione
provvisoria degli stranieri e regola inoltre l'aiuto all'esecuzione.

I punti centrali

Secondo l'articolo 31 OAsi 1 - allontanamento preventivo verso uno Stato
terzo - non occorre più provare al richiedente l'asilo (come era il caso
sinora) che quest'ultimo ha soggiornato per un determinato periodo di
tempo (secondo la prassi della Commissione di ricorso in materia d'asilo
oltre 20 giorni) in uno Stato terzo. Il richiedente l'asilo deve
piuttosto rendere verosimile di essere giunto senza indugio in Svizzera.
Istituzioni di soccorso e organizzazioni ecclesiastiche chiedevano il
mantenimento dell'attuale sistema.
Decisione: non si tiene conto di tale proposta poiché non è stato
possibile attuare nella pratica la regolamentazione finora vigente.

I pareri in merito all'articolo 33 OAsi 1 - caso di rigore personale
grave - erano assai divergenti. Mentre la maggior parte dei Cantoni
chiedeva un ulteriore inasprimento della disposizione, affinché la legge
non avesse le caratteristiche di una legislazione sull'immigrazione, le
istituzioni di soccorso e le organizzazioni ecclesiastiche criticavano
la norma, perché troppo dettagliata e restrittiva.
Decisione: si mantiene la soluzione proposta, poiché rappresenta una via
di mezzo appropriata. Si accoglie la proposta dei Cantoni di tener
conto, nell'ambito dell'esame del comportamento generale del richiedente
l'asilo, anche di quello degli altri membri della famiglia, soprattutto
degli adolescenti.

Contestato fu l'articolo 21 OAsi 2, aliquota forfettaria di sostegno. La
critica verteva sull'importo dell'aliquota forfettaria di sostegno per
tutte le persone soggiacenti al settore dell'asilo. Il sistema
dell'importo forfettario è per contro rimasto incontestato. Tutte le
cerchie hanno respinto sia la diminuzione da 18.48 franchi a 14 franchi
dell'aliquota forfettaria di sostegno a favore di richiedenti l'asilo,
persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza
permesso di dimora sia la fissazione a 20 franchi dell'importo
forfettario per rifugiati e persone bisognose di protezione con permesso
di dimora. Sulla scorta dei risultati occorre presumere che una somma
forfettaria dell'ammontare di 14 franchi - per l'assistenza di
richiedenti l'asilo - non sarebbe più atta a coprire le spese. Inoltre,
per motivi di trasparenza dei costi, tale importo forfettario non deve
servire a cofinanziare strutture giornaliere e programmi occupazionali.
Decisione: in primo luogo l'aliquota forfettaria di sostegno per
richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora è fissata a 16 franchi.
In secondo luogo, i Cantoni hanno ora la possibilità in luogo e vece
delle domande per contributi a favore di programmi occupazionali di
pubblica utilità, di concordare in senso lato, a partire dal 1° gennaio
2001, con la Confederazione convenzioni di prestazione in merito a
programmi occupazionali e di formazione e di riceve come indennizzo al
massimo 1 franchi per richiedente l'asilo indigente o persona indigente
bisognosa di protezione e senza permesso di dimora. L'importo
forfettario di 20 franchi per rifugiati e persone bisognose di
protezione con permesso di dimora non subisce un aumento, poiché il
Consiglio federale lo ritiene sufficiente a coprire le spese.

Anche gli articoli 26-28 OAsi 2 - spese sanitarie - non hanno
riscontrato unanimi consensi. 13 Cantoni, alcune istituzioni di soccorso
e organizzazioni hanno respinto il sistema di somme forfettarie, 17
Cantoni e tutte le istituzioni di soccorso hanno chiesto che venga
istituito una cassa malati unica per tutte le categorie di persone
soggiacenti al settore dell'asilo.
Decisione: si mantiene il sistema di somme forfettarie. Si rinuncia alla
creazione di una casa unica della Confederazione poiché sposterebbe di
fatto la competenza nel settore sanitario dai Cantoni alla
Confederazione.

Giusta l'articolo 24 OAsi 2 - somma forfettaria per le spese di
collocamento - circa la metà dei Cantoni e tutte le istituzioni di
soccorso sono a favore del principio del rimborso forfettario delle
spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora, mentre sono contrari alle
condizioni quadro previste per il calcolo dell'ammontare degli importi
forfettari. Il progetto d'ordinanza parte dal presupposto che occorre
versare un solo importo forfettario unico sia per il collocamento
individuale sia per quello collettivo. Nell'ambito del calcolo
dell'importo forfettario si è partiti dal presupposto che il 40% delle
persone soggiacenti al settore dell'asilo venisse collocato in alloggi
collettivi e il 60% in alloggi individuali. Una parte delle cerchie
consultate contestò questo rapporto.
Decisione: si mantiene il sistema di importo forfettario unico. Si tiene
conto della proposta dei Cantoni, in quanto il rapporto 40% per 60% non
sarà tale già al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza; una
regolamentazione transitoria prevede un adeguamento graduale a tale
rapporto entro tre anni.

Berna, 11 agosto 1999

Altre informazioni:
Roger Schneeberger, UFR, tel. 031/ 325 93 50