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Il Consiglio federale non privilegia nessuna clinica privata

Il Consiglio federale non privilegia nessuna clinica privata

Nell'ambito di una discussione pubblica è stato recentemente
rimproverato al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia,
la consigliera federale Ruth Metzler-Arnold, e al Consiglio federale nel
suo insieme di esser disposti a favorire le cliniche private a spese
degli assicurati. Questa affermazione è falsa per diverse ragioni.

1.	Politica unanime del Consiglio federale

In generale occorre dapprima dire che si tratta di ricorsi nell'ambito
dell'assicurazione malattia che suscitano attualmente discussioni
nell'opinione pubblica. Il Consiglio federale ha in proposito
unanimamente preso delle decisioni il 23 giugno 1999.

2	Presa di posizione riguardo all'obiezione che gli ospedali privati non
possono essere inclusi dai Cantoni nella pianificazione ospedaliera
benché abbiano beneficiato di ingenti pagamenti da parte
dell'assicurazione malattia

Si tratta in questo caso del campo d'applicazione della LAMal. Già il 21
ottobre 1998, successivamente il 17 febbraio 1999, il Consiglio federale
unanime ha stabilito in due decisioni di principio che la legge
sull'assicurazione malattia disciplina, per quanto riguarda il settore
ospedaliero, soltanto il trattamento nelle camere comuni di cliniche
pubbliche o private (assicurazione malattia obbligatoria), non però
quello fornito nei servizi privati e semiprivati di questi ospedali, per
il quale la LAMal rinvia alla legge sui contratti assicurativi. Se da
una parte il legislatore, per l'assicurazione di base, intende contenere
i costi mediante misure pianificatorie, dall'altra, per le assicurazioni
complementari, spetta alla concorrenza far diminuire i costi. Il settore
privato e semiprivato, che non è sottoposto alla pianificazione,
rappresenta ancora attualmente un po' piú del 20% dell'intera
assistenza, quantunque in questi ultimi anni la tendenza denoti un calo.

3.	Finanziamento degli ospedali privati?

Già nel 1997 il Consiglio federale ha stabilito in una decisione che la
regola dell'articolo 49 LAMal, secondo cui il finanziamento ospedaliero
deve essere al minimo del 50%, vale solo se il Cantone garantisce
all'ospedale dei contributi di gestione. Se tali contributi non sono
garantiti a ospedali privati, non ne consegue quindi per il diritto
federale nessun obbligo di finanziamento.

Il contributo di base degli assicurati deve essere distinto dal
finanziamento degli ospedali. Il 16 dicembre 1997 il Tribunale federale
delle assicurazioni aveva deciso che a causa dell'obbligatorietà
dell'assicurazione malattia anche i pazienti di camere private e
semiprivate di ospedali pubblici o privati hanno diritto a versamenti
dall'assicurazione di base (cosiddetti contributi di base). Questi
contributi non costituiscono quindi delle sovvenzioni bensí delle
prestazioni assicurative per le quali gli assicurati hanno pagato dei
premi. Questi contributi di base costituiscono un "punto di contatto"
tra la LAMal, con le tariffe prestabilite, e il settore delle
assicurazioni complementari, dove vige la concorrenza.

4.	Gli ospedali privati possono fare e disfare come vogliono?

Il Consiglio federale ha riconosciuto che questo "punto di contatto"
cela il pericolo che le pianificazioni ospedaliere cantonali del settore
delle assicurazioni di base siane escluse attraverso il settore delle
assicurazioni complementari. Esso ha quindi chiaramente stabilito di
disciplinare questo "punto di contatto" in modo tale da non piú
permettere abusi. Nel campo dei contributi di base i costi risultanti da
prestazioni non economiche non devono essere computati. Detto
altrimenti: in base alla giurisprudenza federale gli ospedali privati
non possono assolutamente fare e disfare come vogliono con i loro
servizi privati e semiprivati.

5.	Privilegio generalizzato per le cliniche private?

Il Consiglio federale ha semplicemente confermato che, in conformità del
volere del legislatore, i servizi privati e semiprivati degli ospedali
non sottostanno alla pianificazione. La questione non porta quindi sullo
statuto giuridico della proprietà (pubblico/privato) bensí su quello dei
suoi servizi. Si respingono quindi le obiezioni fatte di privilegio.

Berna, 16 luglio 1999