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Autorizzazione per la ricerca di partner oltre frontiera

Autorizzazione per la ricerca di partner oltre frontiera

Aperta la procedura di consultazione sull'autorizzazione per la
mediazione matrimoniale e la ricerca di partner transnazionali

Il 1o gennaio 2000 entreranno in vigore, insieme alla nuova
regolamentazione legale del divorzio, anche le nuove disposizioni del
codice delle obbligazioni sulla mediazione matrimoniale e la ricerca di
partner. Queste disposizioni intendono proteggere la clientela degli
istituti che esercitano la mediazione matrimoniale o la ricerca di
partner. Esse sostituiscono la normativa vigente, antiquata, secondo cui
il mediatore matrimoniale non può rivolgersi a un tribunale per ottenere
il pagamento della mercede. In questo contesto, il legislatore ha
sottoposto ad autorizzazione la professione di mediatore matrimoniale e
la ricerca di partner nei confronti di o per persone all'estero. Il
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha aperto una
procedura di consultazione sul progetto di ordinanza e il rapporto
esplicativo relativi a questa materia. La procedura dura fino al 1o
settembre 1999.

L'autorizzazione: misura per combattere gli abusi

In questo progetto di ordinanza il Consiglio federale regola tra l'altro
le condizioni e la durata dell'autorizzazione e le sanzioni da comminare
ai mediatori in caso di infrazioni. Questi saranno inoltre tenuti a
garantire le eventuali spese per il viaggio di ritorno delle persone
presentate ai loro clienti. Per permettere alle autorità cantonali di
decidere se sono verificate le condizioni per accordare
l'autorizzazione, il progetto regola in maniera dettagliata la domanda
di autorizzazione. L'autorizzazione presuppone che sia garantita
un'attività di mediatore accurata e conforme alla legge. Chi richiede
l'autorizzazione e le persone responsabili della mediazione non possono
inoltre esercitare un'altra attività (come concedere crediti alla
consumazione) che possa mettere in un rapporto di dipendenza le persone
da presentare alla loro clientela. Le persone responsabili della
mediazione transnazionale devono inoltre conoscere le prescrizioni in
materia di diritto degli stranieri, segnatamente quelle sull'entrata e
sul soggiorno in Svizzera. Infine, l'autorizzazione può essere accordata
solo se il richiedente versa una cauzione forfettaria di almeno 5000
franchi, destinata a garantire le eventuali spese per il viaggio di
ritorno delle persone da presentare ai clienti del mediatore. I Cantoni
devono determinare l'autorità competente ad accordare le autorizzazioni
e ad esercitare la sorveglianza sui mediatori.

Le nuove norme serviranno a mettere ordine e a prevenire gli abusi in
questo campo professionale. Vengono in particolare combattute certe
attività di cui sono vittime soprattutto donne provenienti dal Terzo
Mondo o dai Paesi dell'Est.

Berna, 18 giugno 1999