ordinanze d'applicazione per l'entrata in vigore della 6a revisione
Comunicato stampa 31 maggio 1999
Il Consiglio federale approva le ordinanze d'applicazione per l'entrata in
vigore della 6a revisione del regime delle indennità di perdita di guadagno
Il Consiglio federale ha approvato le ordinanze d'applicazione per l'entrata
in vigore della 6a revisione della legge federale sulle indennità di perdita
di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione civile (LIPG). La revisione entrerà in vigore il 1° luglio 1999,
mentre le disposizioni riguardanti l'assegno per spese di custodia il 1°
gennaio 2000.
I punti principali della 6a revisione IPG sono i seguenti:
? Indennità di base indipendente dallo stato civile
Indennità unitaria di base per tutte le persone che prestano servizio
(eccettuate le reclute) pari al 65 per cento del reddito conseguito prima
del servizio. Importi giornalieri:
servizi d'avanzamento: almeno 97.- max 140.-
(finora " 62.- " 93.-)
altri servizi: almeno 43.- max 140.-
(finora " 31.- " 93.-)
? Assegni per figli
Per persone con obblighi di mantenimento nei confronti dei figli: 43
(finora 19) franchi per il primo figlio e 22 (finora anche 19) franchi per
ciascuno degli altri figli. L'importo dell'indennità (indennità di base e
assegni per figli) non deve superare i 215 franchi.
? Indennità unitaria maggiore per le reclute
L'importo unitario giornaliero è aumentato a 43 (finora 31) franchi.
? Assegno per spese di custodia
Hanno diritto a questo assegno le persone in servizio per due giorni
consecutivi a meno che vivano con uno o più figli d'età inferiore ai 16 anni
e che, a causa del servizio, debbano assumere spese supplementari per la
loro custodia. Questo assegno è indipendente dal numero dei figli. Il suo
importo dipende dalle spese giustificate, ma non può superare l'importo
massimo fissato nell'ordinanza d'applicazione, ossia 59 franchi al giorno.
Esso viene versato in aggiunta all'assegno per figli e direttamente alla
persona che presta servizio.
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Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: ordinanze (d/f)