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Il DFF e il DATEC avviano la procedura di consultazione sulle ordinanze di esecuzione

COMUNICATO STAMPA

Il DFF e il DATEC avviano la procedura di consultazione sulle ordinanze
di esecuzione della TTPCP

L'applicazione della tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni, che verrà introdotta il 1.1.2001, sarà regolata da due
ordinanze. Il DFF e il DATEC hanno posto in consultazione i due testi
presso Cantoni, partiti e associazioni interessate. A partire dal 2001,
la TTPCP frutterà alla Confederazione e ai Cantoni 750 milioni di
franchi all'anno e dal 2005 1,5 miliardi di franchi all'anno.

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni sarà
introdotta il 1.1.2001, in sostituzione dell'attuale tassa forfettaria.
Passando da una riscossione forfettaria ad una riscossione basata sulle
prestazioni, si vuole applicare il principio di causalità nel traffico
pesante su strada (più si viaggia, più si paga). La tassa è calcolata in
base al peso complessivo del veicolo e al numero di chilometri percorsi
in Svizzera.

L'ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (OTTP) concretizza le disposizioni dell'articolo
costituzionale 36quater e della legge concernente una tassa sul traffico
pesante (LTTP), accettato a maggioranza dal popolo durante la votazione
del 27 settembre dell'anno scorso. La procedura di consultazione
sull'OTTP terminerà il 15 luglio 1999.

L'altra ordinanza in consultazione relativa al montaggio degli
apparecchi per l'attuazione della LTTP garantirà il montaggio tempestivo
degli apparecchi di rilevazione. Tali apparecchi saranno obbligatori per
i veicoli svizzeri e facoltativi per i veicoli esteri, i cui detentori
potranno così beneficiare di una procedura più semplice.

Contenuto dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP)

Obbligo della tassa: la tassa si applicherà a tutti i veicoli adibiti al
trasporto di persone e di merci, con un peso complessivo superiore alle
3,5 tonnellate.

Eccezioni principali: sono esenti dal pagamento della tassa tra l'altro
i veicoli militari, della polizia, dei pompieri, dei servizi di lotta
contro gli incidenti provocati da idrocarburi e prodotti chimici, le
ambulanze, i veicoli d'epoca, i veicoli del servizio pubblico di linea,
i veicoli agricoli, i veicoli per la scuola guida, i rimorchi di veicoli
per fieraioli e circhi nonché i veicoli elettrici (cfr. art. 3).

Ordinamento speciale per il traffico combinato: per ogni container
trasportato durante le corse iniziali e finali del trasporto combinato
verrà restituita, a seconda delle sue dimensioni, una somma variante tra
i 20 e i 25 franchi. Quest'importo corrisponde ad una distanza di
trasporto media di 40 chilometri. I veicoli i cui percorsi iniziali e
finali sono inferiori ai 40 chilometri ottengono così un rimborso
maggiore di quanto hanno versato per la TTPCP e viceversa.

Riscossione di una tassa per autobus: in base ad una disposizione del
Parlamento, sarà prelevata una tassa forfettaria per i veicoli pesanti
adibiti al trasporto di persone (art. 4). Tale tassa ammonta a 2400
franchi all'anno per i veicoli il cui peso va da più di 3,5 fino a 18
tonnellate e a 3200 franchi all'anno per i veicoli di più di 18
tonnellate. Per gli autoveicoli abitabili e le automobili pesanti
saranno riscossi 650 franchi.

Tariffa: 1,4 - 2 centesimi per tonnellata e chilometro
La tariffa è calcolata in modo che il traffico pesante possa pagare non
solo i propri costi di infrastruttura, ma anche quei costi che
attualmente sono sostenuti dalla collettività (incidenti, inquinamento
dell'aria e fonico, ecc.). Le tariffe sono differenziate in base
all'accordo bilaterale con l'Ue a seconda delle categorie di emissione e
ammontano per tonnellata-chilometro (tkm) a:
- 2,0 centesimi per i veicoli della categoria di emissione 1 (tra questi
sono compresi tutti i veicoli che non appartengono alle categorie 2 o
3);
- 1,68 centesimi per i veicoli della categoria di emissione 2 (EURO I);
- 1,42 centesimi per i veicoli della categoria di emissione 3 (EURO
II/III).

Sistema di rilevamento basato su una tecnologia moderna
I veicoli svizzeri dovranno essere equipaggiati con un apparecchio di
rilevamento elettronico. Attualmente sono in corso alcuni test di prova.
Il chilometraggio rilevato dall‘apparecchio verrà trasmesso ogni mese
mediante carta chip dal detentore del veicolo al sistema centrale
dell'Amministrazione delle dogane. In questo sistema sono registrati
anche gli altri dati necessari al calcolo della tassa (peso complessivo
ammesso per il veicolo, sua appartenenza ad una determinata categoria di
emissione, ecc.). In base a questi elementi, l'Amministrazione delle
dogane determina l'ammontare della tassa.

I conducenti dei veicoli esteri che non sono equipaggiati con un
apparecchio di misurazione hanno l'obbligo di dichiarare i dati
necessari ad ogni entrata e uscita dalla frontiera. Per il pagamento
della tassa l'Amministrazione delle dogane accetterà determinate carte
di credito e di addebito.

Impiego della tassa: un terzo ai Cantoni
Dai proventi lordi della tassa saranno anzitutto dedotte le spese di
esecuzione, dopodiché i proventi netti verrano destinati per un terzo ai
Cantoni e per due terzi alla Confederazione, soprattutto per il
finanziamento dei grandi progetti relativi ai trasporti pubblici. Per
quanto concerne la quota ai Cantoni, il 20-25% (la percentuale sarà
definitiva solo al termine della procedura di consultazione) andrà ai
Cantoni con regioni di montagna e periferiche (cfr. allegato 2
dell'ordinanza). Il rimanente 75-80% sarà distribuito a tutti i Cantoni
secondo i seguenti criteri: lunghezza delle strade, onere stradale,
popolazione e imposizione fiscale dei veicoli a motore.

Gli avamprogetti delle ordinanze possono essere ordinati presso la
Direzione generale delle dogane, 3003 Berna (tel. 031 322 59 88 o 031
323 39 28; fax 031 322 78 72)

Berna, maggio 1999
Servizi stampa DFF e DATEC

Informazioni:  Philippe Flückiger, capo della Sezione Veicoli e tasse
sul traffico stradale, Direzione generale delle dogane, tel. 031 322 66
93
   Christian Küng, responsabile del Servizio per lo studio dei
trasporti, SG   DATEC, tel. 031 322 55 68