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Più mercato per il settore delle bevande spiritose

COMUNICATO STAMPA

Più mercato per il settore delle bevande spiritose

Adesso non s'interpone più nulla all'introduzione, al 1° luglio 1999,
dell'aliquota unitaria di tassazione per bevande spiritose importate ed
indigene. Il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza
della legge sull'alcool. Per l'industria indigena cresce la pressione
dovuta alla maggior concorrenza, poiché, a causa della minore
tassazione, i prodotti provenienti dall'estero costeranno meno. La
revisione dell'ordinanza crea allo stesso tempo le condizioni atte ad
allentare le limitazioni di produzione in Svizzera.

In conformità alle regole del GATT/OMC, la Svizzera si era impegnata a
sopprimere la discriminazione fiscale gravante le bevande spiritose
importate, nonché a portare le aliquote di tassazione per bevande
spiritose estere ed indigene su di un piede d'uguaglianza. Nel mese di
giugno del 1998, il Consiglio federale aveva fissato l'aliquota di
tassazione unitaria (annunciata peraltro cinque anni fa), a 29 franchi
pro litro anidro, dimodochè il settore delle bevande spiritose abbia
potuto prepararsi adeguatamente alla futura tassazione. Quest'aliquota
di tassazione è ora ancorata nella revisione dell'ordinanza della legge
sull'alcool. Parallelamente all'aumento della tassa per bevande
spiritose svizzere (80 centesimi per bottiglia), si può costatare la
diminuzione fino alla metà del gettito fiscale gravante parte dei
distillati esteri. Ciò contribuisce a far leggermente aumentare il
prezzo dei prodotti indigeni e, d'altra parte, a rendere i distillati
d'importazione più a buon mercato.

La revisione dell'ordinanza della legge sull'alcool si è principalmente
imperniata sulla liberalizzazione della produzione d'alcool in Svizzera.
Siccome la protezione nei confronti dell'importazione è abrogata, si
procederà su larga scala ad eliminare le limitazioni di produzione,
nell'interesse del settore svizzero delle bevande spiritose.
L'assortimento delle materie prime distillabili sarà ingrandito:
parallelamente all'entrata in vigore dell'aliquota unitaria di
tassazione le distillerie professionali potranno distillare bevande
spiritose a partire dal vino come pure da tutti i prodotti agricoli (ad
es. i cereali). Oltre a ciò i distillatori per conto di terzi e
professionali saranno in avvenire autorizzati a modificare e ammodernare
i loro alambicchi ed ad ingrandire la capacità produttiva.

Un cambiamento rilevante concerne il deposito d'alcool in sospensione
d'imposta. A partire dal prossimo mese di luglio, le bevande spiritose
importate potranno essere trasferite direttamente nel deposito fiscale
dell'azienda. Il sistema del deposito fiscale per distillati svizzeri
esiste già dalla metà del 1997. In questi locali le bevande distillate
possono essere fabbricate, elaborate, depositate, invecchiate e
apprestate per la spedizione. L'onere fiscale è dovuto solo al momento
in cui la bevanda lascia il deposito.

Allo stesso tempo in cui la distillazione professionale è liberalizzata,
la produzione agricola è mantenuta senza cambiamenti di rilievo. Il
privilegio del cosiddetto fabbisogno personale resta invariato. Ad ogni
modo la procedura amministrativa, con un accento particolare nel caso
della classificazione degli agricoltori, dovrà essere semplificata.

La revisione dell'ordinanza della legge sull'alcool entrerà in vigore il
1° luglio 1999. (http://www.dff.admin.ch)

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e deöö'informzione

12.5.1999