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Revisione dell'AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri dell'estero

Comunicato stampa  28 aprile 1999

Revisione dell'AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri dell'estero:
il Consiglio federale approva il messaggio

Il Consiglio federale vuole risanare l'AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri
dell'estero da sempre deficitaria ed ha approvato il messaggio per la
revisione della LAVS necessaria in tal caso. Attualmente sono gli assicurati
domiciliati in Svizzera che sostengono in parte l'assicurazione facoltativa,
dato che i contributi versati da chi è assicurato facoltativamente non sono
sufficenti. Considerata l'evoluzione della sicurezza sociale negli Stati di
residenza più importanti degli Svizzeri dell'estero, l'assicurazione
facoltativa ha inoltre perso molta della sua importanza. In particolare si
prevede di limitare la cerchia degli assicurati aventi diritto e di adeguare
il tasso contributivo di chi è assicurato facoltativamente a quello degli
assicurati obbligatori. La procedura di consultazione ha mostrato che
l'obiettivo di risanamento e la maggior parte dei provvedimenti hanno
incontrato un consenso molto ampio. Con la revisione il Consiglio federale
dà seguito anche a un mandato del Parlamento.
Il deficit grava sulla solidarietà
Dalla sua creazione nel 1948 l'assicurazione facoltativa soffre di un
deficit cronico. Il rapporto delle uscite rispetto alle entrate è
attualmente di otto franchi a tre (senza la parte dei poteri pubblici). Il
50 percento di chi è assicurato facoltativamente paga solo il contributo
minimo AVS/AI (378 franchi all'anno), mentre nell'assicurazione obbligatoria
lo fa solo il 7 percento. Le uscite non coperte con i contributi sono
finanziate dall'isieme degli assicurati dell'AVS/AI obbligatoria e dai
poteri pubblici. Il sistema attuale deve essere modificato. Infatti chi è
assicurato facoltativamente è privilegiato perché in nome della solidarietà
gli assicurati residenti in Svizzera ne sopportano una parte degli oneri..
Con la revisione il Consiglio federale dà anche seguito al mandato del
Parlamento di diminuire il deficit dell'AVS/AI facoltativa. Esso è del
parere che si debba agire sia dal lato delle entrate, sia presso la cerchia
degli assicurati al fine di riequilibrare in modo accettabile le uscite e le
entrate.
Le convenzioni di sicurezza sociale offrono attualmente una protezione
completa
In tal modo si vuole garantire una protezione sociale per gli Svizzeri
residenti in uno Stato non contraente (ovvero uno Stato con il quale la
Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale). Dalla
Seconda Guerra mondiale gli Stati europei e nordamericani in cui si è
stabilita la maggior parte degli Svizzeri dell'estero hanno istituito
sistemi di sicurezza sociale comparabili a quello svizzero. Grazie alle
convenzioni stipulate con questi Stati i cittadini svizzeri vi vengono
trattati come propri cittadini degli stessi. Attualmente l'81 percento degli
Svizzeri dell'estero si sono stabiliti in uno Stato contraente. La perdita
d'importanza subita dall'AVS/AI facoltativa è evidente anche dal fatto che
solo il 16 percento degli Svizzeri aventi diritto vi si sono affiliati.
L'AVS/AI facoltativa deve perciò essere accessibile, dopo un periodo
transitorio, solo alle persone residenti in Stati non contraenti. I diritti
già acquisiti, però, rimangono garantiti. I contributi verranno aumentati
fino a raggiungere il livello di quelli dell'assicurazione obbligatoria e il
tasso contributivo ridotto per i redditi più bassi sarà soppresso. Allo
stesso tempo la revisione prevede miglioramenti per invalidi e stranieri.
Grazie a quest'ultimo punto si elimina anche una discriminazione proibita
conformemente al Patto ONU relativo ai diritti economici, sociali e
culturali.
Gli Svizzeri dell'estero che a causa delle nuove disposizioni non possono
più aderire all'AVS/AI facoltativa e che perciò si trovano in difficoltà
finanziarie hanno diritto a prestazioni d'assistenza della Confederazione.
La revisione dell'AVS/AI facoltativa risulta essere necessaria anche in
relazione agli accordi bilateriali tra la Svizzera e l'UE. Se non si
limitasse la cerchia degli assicurati tutti i cittadini dell'UE potrebbero
assicurarsi facoltativamente all'AVS/AI svizzera, il che aumenterebbe
chiaramente il deficit di quest'assicurazione.
Procedura di consultazione: sostegno fondamentale
Dalla procedura di consultazione effettuata presso Cantoni, partiti,
associazioni ed organizzazioni interessate è scaturito un consenso
fondamentale ed ampiamente sostenuto riguardo all'obiettivo di risanamento e
alla maggior parte dei provvedimenti. Una forte minoranza ha comunque
criticato la limitazione della cerchia degli assicurati. Il Consiglio
federale vuole però mantenere questo punto centrale della revisione essendo
convinto che l'offerta di una particolare protezione nell'ambito delle
assicurazioni sociali possa attualmente essere limitata a persone residenti
in Stati non contraenti.
A più riprese si è proposto di controllare maggiormente i redditi dichiarati
dagli Svizzeri dell'estero poiché per calcolare i contributi si deve fare
affidamento sui dati forniti dagli assicurati stessi. Anche se questa
richiesta è giustificata non esiste nessuna procedura di controllo che possa
essere effettuata con costi e impegno sostenibili.
Probabili ripercussioni finanziarie
I provvedimenti proposti dovrebbero permettere di ridurre a lungo termine le
spese AVS annue della Confederazione e dei Cantoni da 36 a 6 milioni di
franchi (principalmente sulla base della cerchia ridotta degli assicurati).
Le uscite dell'AVS diminuirebbero da 178 a 30 milioni di franchi all'anno.
Nell'ambito dell'AI le spese della Confederazione diminuiranno da 11 a 2
milioni di franchi, il contributo dei Cantoni da 4 a 1 milione di franchi e
le uscite dell'AI da 30 a 5 milioni di franchi. Questi risparmi comprendono
anche le spese supplementari annue pari a 9 milioni di franchi dovute alla
soppressione della clausola assicurativa AI.
A lungo termine la revisione permette di risparmiare complessivamente circa
117 milioni di franchi all'anno. I costi attuali dell'AVS/AI facoltativa
ammontano complessivamente a 208 milioni di franchi di cui 59 milioni sono
tuttora coperti con i contributi degli assicurati.
Le entrate contributive diminuiranno rapidamente dopo l'entrata in vigore
della revisione. La somma delle rendite versate diminuirà però solo
gradualmente poiché i diritti alle rendite AVS/AI ottenuti pagando i
contributi sono garantiti. Per questo motivo i risparmi menzionati
sortiranno il loro effetto solo a lungo termine: le uscite diminuiranno del
25 percento dopo 20 anni, del 50 percento dopo 30 anni e del 75 percento
dopo 40 anni.

La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali in materia di assicurazioni
sociali con i seguenti Stati:

     A Austria      I Italia
     B Belgio       IL Israele
     CAN / QUE Canada / Quebec       IRL Irlanda (non ancora ratificato)
     CY Cipro      L Lussemburgo
     CZ Repubblica ceca      N Norvegia
     D Germania      NL Paesi Bassi
     DK Danimarca      P Portogallo
     E Spagna       RCH Cile
     F Francia      RSM Rep. di San Marino
     FIN Finlandia      S Svezia
     FL Liechtenstein        SK Repubblica slovacca
     GB Gran Bretagna      SLO Slovenia
     GR Grecia      TR Turchia
     H Ungheria      USA USA
     HR Croazia      YU Jugoslavia (Stati successori)
 I 15 Stati dell'UE

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: tel. 031 / 322 90 33
 Alfons Berger, vicedirettore
 Capodivisione AVS/IPG/PC
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: - panoramica: provvedimenti di revisione
 - messaggio con rapporto della procedura di consultazione

Panoramica: provvedimenti di revisione

• Possono aderire all'assicurazione solo le persone residenti in uno Stato
non contraente a condizione che, subito prima della loro partenza
all'estero, siano state assicurate all'AVS/AI obbligatoria per almeno cinque
anni consecutivi.
• Regolamentazione transitoria per gli Stati contraenti: le persone
residenti in Stati contraenti che erano già assicurate al momento
dell'entrata in vigore della revisione possono rimanere affiliate
all'assicurazione facoltativa per altri sei anni. Se hanno un'età superiore
ai 50 anni possono rimanere affiliate fino all'età del pensionamento.
• Il tasso contributivo AVS/AI viene aumentato al livello di quello delle
persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente affiliate
nell'assicurazione obbligatoria: ossia dal 9,2 al 9,8 percento (AVS: 8,4%,
AI: 1,4%).
• La tavola scalare dei contributi (tasso contributivo ridotto per le
persone con un reddito attuale inferiore a 47 800 franchi all'anno) è
soppressa.
Miglioramenti per stranieri e invalidi
• Apertura dell'assicurazione facoltativa ai cittadini stranieri. Essi
possono anche aderire all'assicurazione facoltativa se sono stati assicurati
all'AVS/AI obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi e se risiedono in
uno Stato non contraente.
 In questo modo la Svizzera adempie al Patto internazionale ONU relativo ai
diritti economici, sociali e culturali da lei ratificato. L'attuale
limitazione ai cittadini svizzeri è in contraddizione con il divieto
discriminatorio del Patto.
• Le persone che hanno assolto la durata minima contributiva di un anno
(nell'assicurazione obbligatoria o in quella facoltativa) hanno diritto a
rendite AI anche se, quando diventano invalide, non sono assicurate
facoltativamente (la "clausola assicurativa AI" è soppressa). Il calcolo
delle prestazioni dipende comunque in ogni caso dagli anni di contribuzione
effettivi.
• Gli studenti non esercitanti un'attività lucrativa che non hanno ancora
compiuto i 30 anni e i coniugi non esercitanti un'attività lucrativa di
assicurati obbligatori (quindi p. es. di assicurati distaccati all'estero)
possono continuare a rimanere affiliati nell'AVS/AI obbligatoria.