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6a revisione IPG

Comunicato stampa 28 aprile 1999
6a revisione IPG: le parti principali entreranno in vigore il 1° luglio
1999. Miglioramenti per reclute e persone che stanno assolvendo il servizio
pratico previsti già per la scuola reclute (SR) estiva
Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore per il 1° luglio 1999
la 6a revisione della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione
civile (LIPG) ad eccezione delle disposizioni concernenti l'assegno per le
spese assistenziali. Le reclute e le persone che stanno assolvendo il
servizio pratico riceveranno gli importi maggiorati già durante la scuola
reclute estiva di quest'anno. Ma anche altre persone che prestano servizio
possono godere dei nuovi importi se il loro servizio inizia prima del 1°
luglio e termina dopo l'entrata in vigore della revisione.
L'assegno per spese di custodia, invece, entrerà in vigore il 1° gennaio
1999. L'assegno, che rimborsa le spese effettive insorte a coloro che
prestano servizio poiché, a causa di quest'ultimo, non possono adempiere in
prima persona ai propri compiti di custodia dei figli, è nuovo e comporta
perciò un certo volume di lavoro di tipo organizzativo e formativo negli
uffici d'esecuzione IPG coinvolti. Per concedere alle casse di compensazione
AVS tempo sufficiente, questa parte della revisione IPG entrerà in vigore
solo per il 2000. Gli assegni speciali esistenti ancora oggi  per persone
che prestano servizio che assistono dei parenti  continueranno ad essere
erogati fino alla fine del 1999. Il Consiglio federale approverà a breve
termine gli adattamenti dell'ordinanza di applicazione della LIPG.

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: Tel. 031 / 322 90 21
 Beatrix De Cupis, caposezione
 Tel. 031 / 322 91 97
 Mario Christoffel
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: punti principali della 6a revisione IPG
Punti principali della 6a revisione IPG
? Indennità di base indipendente dallo stato civile
 Indennità unitaria di base per tutte le persone che prestano servizio
(eccettuate le reclute) pari al 65 per cento del reddito conseguito prima
del servizio. Importi giornalieri:
 servizi d'avanzamento:  almeno 97.- max  140.-
  (finora  " 62.-  "  93.-)
 altri servizi:  almeno 43.- max  140.-
  (finora  " 31.-  "  93.-)
? Assegni per figli
 Per persone con obblighi di mantenimento nei confronti dei figli: 43
(finora 19) franchi per il primo figlio e 22 (finora anche 19) franchi per
ciascuno degli altri figli. L'importo massimo dell'indennità totale
(indennità di base con assegni per figli) non deve superare i 215 franchi.
? Indennità unitaria maggiore per le reclute
 Un importo unitario giornaliero aumentato a 43 (finora 31) franchi.
? Assegno per spese di custodia
 Assegno indipendente dal numero dei figli di cui ci si deve occupare per
persone che sostengono spese maggiori a causa del servizio non potendo
adempiere in prima persona ai propri compiti di custodia dei figli.
L'assegno corrisponde alle spese effettive, ma non deve superare un importo
massimo fissato nell'ordinanza di applicazione. Viene versato in aggiunta
all'assegno per figli e direttamente alla persona che presta servizio.