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Entrata in vigore delle modifiche del diritto sui brevetti

Comunicato per la stampa

Entrata in vigore delle modifiche del diritto sui brevetti

Il Consiglio federale proroga la durata della protezione per i prodotti
fitosanitari

Mercoledì 31 marzo 1999, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in
vigore, per il 1° maggio 1999, della modifica della legge sui brevetti,
accettata dalle Camere federali nell'ottobre 1998. Con la modifica sono
introdotti i certificati protettivi complementari i quali consentono di
prorogare di 5 anni la durata del diritto esclusivo del prodotto
fitosanitario brevettato (vale a dire il diritto del titolare di vietare
l'uso commerciale del prodotto da parte di terzi).

In Svizzera, è possibile mettere sul mercato i prodotti fitosanitari
soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura.
Dal momento del deposito della domanda di brevetto a quello
dell'ammissione sul mercato trascorrono di norma da 8 a 10 anni; il
periodo di protezione effettiva è pertanto ridotto da 20 a 12 risp. 10
anni. I certificati protettivi complementari compensano, almeno
parzialmente, la diminuzione della durata reale di protezione. I
certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari sono
previsti anche nel diritto dell'Unione Europea che serve da riferimento
per il disciplinamento svizzero.

Il Consiglio federale definisce le basi per la comunicazione elettronica
nell'ambito dei brevetti

Durante la medesima seduta, il Consiglio federale ha adottato una
modifica dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione. Questa
modifica entrerà in vigore il 1° maggio 1999; da un canto contiene le
disposizioni d'applicazione concernenti i certificati protettivi
complementari e, dall'altro, definisce le basi che consentono
all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IFPI) di comunicare
per via elettronica con i propri clienti nell'ambito dei brevetti, come
anche di allestire e conservare elettronicamente i documenti dei
brevetti.

Un'altra novità concerne le pubblicazioni dell'Istituto che, d'ora in
poi, avranno anche una forma elettronica. Vale sia per le pubblicazioni
nell'ambito del diritto dei brevetti, sia in quello del diritto dei
marchi. Pertanto, conformemente alla decisione del Consiglio federale,
l'ordinanza sulla protezione dei marchi sarà modificata conseguentemente
a contare dal 1° maggio 1999.

6 aprile 1999

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per altre informazioni : Therese Brändli (IFPI) tel. 031/323 39 10