Espiare la pena nello Stato d'origine
Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo al Trattato sul
trasferimento concluso con la Tailandia
In futuro detenuti svizzeri e tailandesi dovranno poter espiare la loro
pena detentiva nel Paese d'origine. A tal fine il Consiglio federale ha
licenziato, all'attenzione del Parlamento, il messaggio concernente il
Trattato tra la Svizzera e la Tailandia sul trasferimento dei delinquenti.
Il Trattato sul trasferimento persegue anzitutto uno scopo umanitario
e serve a facilitare il reinserimento sociale del detenuto una volta scontata
la pena. Il Trattato sul trasferimento si è ispirato nella misura
del possibile, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento
e si fonda su trattati conclusi tra la Tailandia ed altri Stati europei.
Le seguenti disposizioni rappresentano i punti principali del Trattato
sul trasferimento:
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Il trattato fissa le condizioni quadro per un trasferimento senza tuttavia
creare un obbligo di trasferire. Il condannato non può dedurre dal
Trattato un diritto ad espiare la pena nel suo Paese d'origine.
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Secondo il diritto tailandese un trasferimento è possibile soltanto
se il detenuto ha espiato una pena minima di quattro anni o almeno un terzo
della pena.
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E' lo stesso detenuto ad avviare la procedura di trasferimento, comunicando
allo Stato d'origine o di condanna il proprio interesse a un trasferimento.
Spetterà poi allo Stato d'origine presentare la domanda di trasferimento
allo Stato di condanna.
Attualmente nelle prigioni tailandesi si trovano 10 Svizzeri, di cui
sette per delitti inerenti al traffico di stupefacenti.
24 marzo 1999
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
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