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Elenco degli ospedali del Canton Zurigo: il CF conferma la non ammissione degli ospedali regionali

Comunicato per la stampa

Elenco degli ospedali del Canton Zurigo: il Consiglio federale conferma
la non ammissione degli ospedali regionali

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
il Consiglio federale ha pronunciato una prima serie di decisioni
relative all'elenco degli ospedali del Canton Zurigo. Esso giunge alla
conclusione che la non ammissione degli ospedali regionali zurighesi
nell'elenco A (reparto comune) è conforme al diritto federale.
Il 25 giugno 1997, il Consiglio di Stato del Canton Zurigo emanava
l'elenco degli ospedali zurighesi 1998 contenente gli ospedali di
medicina acuta, le cliniche di riabilitazione e gli stabilimenti
ospedalieri specializzati ammessi. Tale elenco comprende due
suddivisioni: l'elenco A con le istituzioni autorizzate a fornire
trattamenti ai pazienti dei reparti comuni a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'elenco B con le istituzioni
autorizzate a fornire trattamenti ai pazienti dei reparti privati e
semiprivati.

Per le cure ospedaliere somatiche stazionarie di malattie acute, il
Consiglio di Stato distingue ora fra tre livelli di trattamento che
sostituiscono i quattro livelli di trattamento precedenti. Il livello di
trattamento inferiore (ospedali regionali incaricati delle cure di base
decentralizzate e locali) è stato soppresso. I compiti, che incombevano
a tale livello, vanno essenzialmente messi a carico di una rete
regionale ampliata di cure di base (ospedali centrali). Sei ospedali
regionali e complementari (ospedale Adliswil, ospedale Bauma, ospedale
distrettuale Dielsdorf, ospedale di circondario Pfäffikon, ospedale
Thalwil, ospedale Wald) non hanno dunque ottenuto alcun mandato di
prestazione per il trattamento stazionario di pazienti zurighesi nel
reparto comune e non figurano dunque nell'elenco A.

22 ricorsi al Consiglio federale
22 ricorsi sono stati inoltrati al Consiglio federale contro gli elenchi
A e B. Nel frattempo un ricorso è stato tolto dai ruoli senza decisione
nel merito del Consiglio federale in quanto ritirato dai ricorrenti. Dei
21 ricorsi rimanenti, 6 concernono ospedali regionali pubblici che
figurano unicamente sull'elenco B (due ricorsi riguardano il medesimo
ospedale). Altri 5 ricorsi al Consiglio federale provengono da ospedali
privati situati nel Canton Zurigo e 10 da cliniche private situate fuori
del Cantone.

In un primo pacchetto di decisioni il Consiglio federale si è espresso
sui ricorsi degli ospedali regionali. Quest'ultimi chiedevano
principalmente che al Consiglio di Stato fosse ingiunto di ammettere
questi ospedali nell'elenco A. Inoltre, essi chiedevano che il mandato
di prestazione per l'elenco B fosse precisato meglio mediante l'aggiunta
della locuzione "a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie".Il Consiglio federale ha concluso che il Consiglio di
Stato del Canton Zurigo ha attuato correttamente la pianificazione dei
fabbisogni e che esso, conformemente al diritto federale, può e deve
mirare alla riduzione delle sovraccapacità comprovate di letti
ospedalieri. La prognosi secondo la quale con la soppressione d'unità
organizzative ospedaliere sia possibile contenere più efficacemente e
più rapidamente i costi che mediante una riduzione lineare di letti
d'ospedale, non può essere confutata. Se per tale motivo il Consiglio di
Stato intende ridurre una parte dei letti in soprannumero mediante il
non inserimento di unità organizzative ospedaliere nell'elenco A, esso
ha soltanto applicato un criterio conforme agli obiettivi che si
prefigge la pianificazione ospedaliera, vale a dire la riduzione dei
costi delle cure stazionarie. Per preservare la qualità delle cure
stazionarie proposte alla popolazione, il Consiglio di Stato ha
giustamente optato per la soppressione del livello inferiore delle cure
(ospedali regionali). Inoltre, con il suo modo di procedere relativo
alla pubblicazione dell'elenco A e mediante il disciplinamento materiale
previsto nell'elenco A, il Consiglio di Stato non ha violato né
l'autonomia comunale né il principio della proporzionalità nei confronti
degli enti ospedalieri regionali. L'elenco A garantisce trattamenti
conformi ai fabbisogni della popolazione anche dopo la soppressione del
livello inferiore di cure.

Nessun esame in sede giudiziaria
I ricorrenti, invocando l'articolo 6 CEDU, avevano inoltre chiesto che i
loro ricorsi fossero esaminati in sede giudiziaria. Fondandosi a tal
proposito su uno scambio di pareri con il Tribunale federale delle
assicurazioni e alla luce del vigente disciplinamento legale delle
competenze, il Consiglio federale non può accogliere siffatta richiesta.

Il Consiglio federale ha conseguentemente respinto i ricorsi inoltrati a
favore degli ospedali regionali. Esso ha unicamente accolto la richiesta
inerente all'elenco B che chiedeva di aggiungere la precisazione "a
carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie".

In considerazione della situazione del personale interessato nonché dei
pazienti che sono stati curati o che ancora beneficiano di cure nei
suddetti ospedali regionali, la non ammissione degli ospedali
nell'elenco A del Canton Zurigo otterrà effetto di legge soltanto 6 mesi
dopo la fine del mese nel quale saranno stati pubblicati i dispositivi
delle decisioni del Consiglio federale nel Foglio ufficiale cantonale.
Con effetto dal 1° gennaio 1998, sino ad allora per questi ospedali è
applicato il disciplinamento d'autorizzazione previsto dall'articolo 101
capoverso 2 LAMal.

19 febbraio 1999

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni: Josef Würsch, 031-322 41 36, Ufficio federale di
giustizia, Divisione dei ricorsi al Consiglio federale