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Dichiarazione di garanzia unitaria a livello svizzero per i visitatori stranieri

Comunicato per la stampa

Dichiarazione di garanzia unitaria a livello svizzero per i visitatori
stranieri

A decorrere dal 1° febbraio 1999 sarà usato un nuovo modulo unitario per
la dichiarazione di garanzia legata al rilascio del visto. Lo stesso
sarà disponibile presso le rappresentanze di Svizzera all'estero. Con la
dichiarazione di garanzia, il garante si impegna ad assumere fino a un
importo massimo di 20'000 franchi le eventuali spese occasionate dal
soggiorno del suo ospite straniero. La nuova procedura consente di
semplificare la prassi relativa al rilascio dei visti, rendendola più
efficace, nonché di evitare spese alla comunità.

Gli stranieri che desiderano entrare in Svizzera devono disporre di
mezzi finanziari sufficienti per il loro sostentamento durante il
transito o il soggiorno nel nostro Paese, sia esso di natura turistica o
a scopo di visita, oppure devono essere in grado di procurarsi
legalmente tali mezzi. Le rappresentanze di Svizzera all'estero possono
far dipendere il rilascio del visto da una dichiarazione di garanzia
formale allorquando il richiedente o la persona che invita uno straniero
non dispongano di mezzi finanziari sufficienti o se sussistano dubbi in
merito.

Sostituzione dei moduli cantonali finora in vigore

Il nuovo modulo unitario di dichiarazione di garanzia, valido per tutta
la Svizzera, si basa sull'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente
l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS) e sostituisce i vari
moduli cantonali di alloggio o d'invito. Con la dichiarazione di
garanzia, la persona o l'impresa che presta garanzia si impegna ad
assumere le eventuali spese scoperte (comprese le spese legate a
incidenti, malattia, ritorno) occasionate alla comunità dal soggiorno
dello straniero. L'importo della garanzia è di Fr. 20'000.-- al massimo.

La dichiarazione di garanzia non è richiesta per ogni soggiorno di
ospiti stranieri nel nostro Paese. Le rappresentanze di Svizzera
all'estero determinano caso per caso la necessità o meno di una
dichiarazione di garanzia formale. Se la stessa è reputata necessaria,
ad esempio perché sussistono dubbi circa la verità dei dati forniti
nella domanda di visto o circa l'autenticità della lettera d'invito da
parte di un privato o di un'azienda nel nostro Paese, la rappresentanza
all'estero consegna allo straniero il modulo di garanzia con le
necessarie istruzioni. Spetta poi al richiedente inviare il modulo al
garante in Svizzera affinché lo completi.

Chi può prestare garanzia?

Possono prestare garanzia i cittadini svizzeri o del Principato del
Liechtenstein nonché gli stranieri al beneficio di un permesso di dimora
o di domicilio. Le competenti autorità cantonali o comunali controllano
la dichiarazione di garanzia e la registrano nel Registro centrale degli
stranieri. La dichiarazione di garanzia firmata è valida a decorrere dal
rilascio del visto e perde ogni validità quattro mesi dopo la scadenza
del termine di utilizzo del visto, stabilito dalla rappresentanza
all'estero.

29 gennaio 1999

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:	Peter Zimmermann, Sezione Visti e controllo di
confine, Ufficio federale degli stranieri, Tel. 031/325 95 39