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Rafforzata la collaborazione con Francia e Italia nella lotta alla criminalità e alla migrazione clandestina

Comunicato per la stampa

Rafforzata la collaborazione con Francia e Italia nella lotta alla
criminalità e alla migrazione clandestina

Il Consiglio federale licenzia il messaggio per la ratifica degli
accordi

Il Consiglio federale ha approvato lunedì il messaggio e le modifiche di
legge in vista della ratifica degli accordi bilaterali con Francia e
Italia, firmati nel 1998 dal consigliere federale Koller. In tal modo
sono realizzati i presupposti giuridici che in avvenire permetteranno
alla Svizzera una più stretta collaborazione con Francia e Italia nella
lotta alla criminalità trasfrontaliera e alla migrazione clandestina.

Accordi in materia di polizia: cooperazione intensificata

Gli accordi sulla collaborazione in materia di polizia e doganale
migliorano le modalità e la natura della collaborazione fra le
rispettive autorità di polizia e doganali nel senso che prevedono una
cooperazione diretta. L'accordo franco-svizzero regola segnatamente
l'istituzione di centri comuni per una cooperazione diretta. L'accordo
italo-svizzero prevede una cooperazione diretta fra gli uffici di
collegamento nelle zone di frontiera. Detti uffici coordinano insieme
azioni, curano lo scambio di informazioni ed esperienze e sono
competenti per lo scambio di funzionari.

Accordi sulla riammissione: lotta alla migrazione clandestina

Con gli accordi bilaterali sulla riammissione le tre Parti contraenti
intendono contrastare i movimenti migratori clandestini. Tali accordi
prevedono la garanzia data da ciascuna Parte contraente di riammettere
il più rapidamente possibile i cittadini di Stati terzi che dal proprio
territorio siano entrati illegalmente nel territorio dell'altro Stato
contraente. Inoltre disciplinano la riammissione senza formalità dei
propri cittadini e il transito di persone di Stati terzi attraverso il
territorio dell'altro Stato contraente. La responsabilità
dell'esecuzione di un tale transito può essere assunta nel territorio di
una Parte contraente dalla stessa Parte contraente, insieme da entrambe
le Parti contraenti oppure dalle sole autorità del Paese di provenienza.

Assistenza giudiziaria con l'Italia: Uffici centrali per casi importanti

Con l'accordo che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria la Svizzera e l'Italia intendono semplificare e accelerare
la procedura di assistenza giudiziaria. In avvenire l'autorità
giudiziaria dello Stato richiedente potrà indirizzare una domanda di
assistenza giudiziaria direttamente alla competente autorità giudiziaria
dello Stato richiesto (p.es. il giudice istruttore di Bologna
direttamente al giudice istruttore di Ginevra). L'accordo prevede
inoltre l'istituzione in entrambi gli Stati di un'autorità centrale in
grado di assicurare, in casi di corruzione o di criminalità organizzata,
la rapida esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria. Allo scopo
sarà creato presso l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento
federale di

giustizia e polizia un "Ufficio centrale Italia". Tutti gli atti della
procedura e le decisioni del tribunale possono ora essere trasmesse al
destinatario direttamente per posta, rendendo così notevolmente più
rapida la procedura. Inoltre le persone che devono essere ascoltate in
qualità di testimone o di perito non devono più recarsi necessariamente
nel Paese richiedente, visto che l'audizione può ora svolgersi mediante
videoconferenza.

In precedenza la Svizzera aveva già concluso analoghi accordi a
completamento della Convenzione europea di assistenza giudiziaria con la
Germania, con la Francia e con l'Austria.

14 dicembre 1998

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per altre informazioni:
- sulla cooperazione in materia di polizia: Anton Widmer, direttore
dell'Ufficio federale di polizia, tel. 031 / 322 42 01;
- sull'assistenza giudiziaria: Mario Affentranger, Ufficio federale di
polizia, tel. 031 / 322 43 42;
- sull'allontanamento / rimpatrio: Gottfried Zürcher, vicedirettore
dell'Ufficio federale dei rifugiati, tel. 031 / 325 92 28.

NB. Il testo degli accordi può essere chiesto al sig. Christoph Müller,
Info UFDS, tel. 031 / 325 90 32.