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Effetti dei sondaggi dŽopinione sullŽesito delle votazioni

Comunicato

Effetti dei sondaggi dŽopinione sullŽesito delle votazioni e delle elezioni

In Svizzera non è necessario disciplinare i sondaggi dŽopinione, tanto più
che il loro influsso sullŽesito delle votazioni e delle elezioni non può
essere provato scientificamente e che le direttive restrittive imposte agli
istituti di sondaggio (nessuna pubblicazione dei risultati nei 10 giorni che
precedono le votazioni, ecc.) sono ormai sperimentate. Queste sono le
constatazioni essenziali contenute in un rapporto elaborato in seguito a un
postulato, di cui il Consiglio federale ha preso atto.

Nel postulato, del 1994, il Consigliere agli Stati Büttiker aveva invitato
il Consiglio federale ad elaborare un rapporto sulle ripercussioni che
potrebbe avere sullŽesito delle votazioni e delle elezioni la pubblicazione
dei risultati dei sondaggi dŽopinione nei 10 giorni che precedono le
votazioni.

Dopo aver esposto le principali critiche formulate dalla dottrina - in
particolare in Germania e Francia - sui sondaggi dŽopinione, il rapporto
esamina i problemi relativi allŽintroduzione di un divieto temporaneo e
legale di pubblicare simili sondaggi, previa ponderazione della fondatezza
di un tale divieto al fine di proteggere una formazione democratica
dellŽopinione e delle intenzioni di voto, salvaguardando in pari tempo le
libertà fondamentali di cui godono tanto gli elettori quanto gli istituti di
sondaggio.

LŽesame di questi diversi aspetti ha permesso di rilevare che:

un intervento del legislatore sarebbe giustificato solo se lŽinflusso dei
sondaggi dŽopinione sullŽelettorato potesse essere provato scientificamente,
cosa per ora impossibile secondo vari studi effettuati allŽestero; per
altro, lŽimpiego di nuovi mezzi di comunicazione come Internet permette già
ora di eludere un divieto legale, come si è potuto constatare in Francia in
occasione delle recenti elezioni legislative del 1997;
la liberalizzazione del voto per corrispondenza non basta per giustificare
una modifica del sistema vigente; la soluzione seguita in Svizzera, basata
su un consenso tra i diversi istituti di sondaggio raggruppati
nellŽAssociazione SWISS INTERVIEW, dovrebbe dunque essere mantenuta, tanto
più che le direttive vincolanti in materia adottate dallŽassociazione nel
1993 si sono rivelate efficaci.

In sede conclusiva, il rapporto sottolinea che invece di introdurre norme
legali difficili da controllare, gli sforzi dovrebbero piuttosto essere
concentrati sullŽanalisi dei meccanismi e dei limiti dei sondaggi
dŽopinione, in modo che gli stessi possano divenire una componente
essenziale dellŽinformazione che precede e accompagna una votazione o
unŽelezione.

Cancelleria federale
Servizio dŽinformazione

14.12.1998

Per ulteriori informazioni

Henry Sickert, Cancelleria federale,
Sezione dei diritti politici
(Tel. 031/ 322 37 43).