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Approvate dal Consiglio federale le ordinanze per la riforma delle ferrovie

COMUNICATO STAMPA

Approvate dal Consiglio federale le ordinanze per la
riforma delle ferrovie - Altre decisioni concernenti la
FFS SA

Il Consiglio federale farà entrare in vigore dal 1° gennaio 1999 una serie di nuove
ordinanze e di altre modificate inerenti alla riforma delle ferrovie. Vengono così definiti
più precisamente i principi fissati dal Parlamento a livello di legge per questa riforma. Il
Consiglio federale ha inoltre disciplinato il trasferimento di diritti su beni fondiari alle
Ferrovie federali svizzere FFS. Con una decisione provvisoria sul nuovo statuto delle
FFS sono stati inoltre definiti i diritti e gli obblighi degli organi aziendali. Le funzioni
dell'ufficio di revisione esterno della nuova società "Ferrovie federali svizzere FFS"
sono state attribuite alla ATAG Ernst & Young.

Il 20 marzo 1998 le Camere federali hanno approvato alcuni nuovi testi di legge e la modifica
di altri preesistenti (legge federale sulle ferrovie, nuova legge sulle FFS, legge sul trasporto di
viaggiatori, legge sul trasporto pubblico e decreto sul rifinanziamento FFS) nell'ambito della
riforma delle ferrovie. Sono state così fissate nuove norme fondamentali per i trasporti
pubblici e per le FFS, implicanti una nuova impostazione del mercato con la liberalizzazione
del traffico merci, l'accesso delle imprese di trasporto alla rete ferroviaria e l'estensione del
principio del committente a tutti i tipi di trasporto. Inoltre, si è raggiunta una più chiara
distinzione tra responsabilità imprenditoriale e politica, sono state migliorate le premesse per
una gestione imprenditoriale e poste le basi per la nuova FFS SA. Questa revisione di legge è
in armonia con i regolamenti Ue in materia e corrisponde ai principi previsti nell'accordo
bilaterale sui trasporti terrestri. Scaduto il termine di referendum il 9 luglio 1998, il Consiglio
federale ha stabilito oggi che la riforma delle ferrovie entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

Il pacchetto di ordinanze

Per rendere effettiva la riforma delle ferrovie sono state redatte cinque nuove ordinanze e
altre cinque hanno dovuto essere adeguate alle nuove basi legislative. Ecco l'elenco:

- ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria OARF (nuova)

- ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori OCTV (nuova)

- ordinanza sul rilascio di concessioni  per l'infrastruttura ferroviaria (nuova)

- ordinanza sulle infrastrutture che non soggiacciono alla legge sulle ferrovie (nuova)

- ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli
accompagnati (revisione parziale)

- ordinanza sulle ferrovie Oferr (revisione parziale)

- ordinanza sul trasporto pubblico (revisione parziale)

- ordinanza sugli orari OOra (revisione totale)

- ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti OseUFT
(revisione totale)

- ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle
ferrovie (nuova)

Le singole ordinanze

Di particolare rilevanza materiale e politica sono l'ordinanza concernente l'accesso alla rete
ferroviaria, quelle sulle concessioni per l'infrastruttura e per il trasporto di viaggiatori e quella
sul promovimento del traffico combinato. Le altre modifiche delle ordinanze vertono
prevalentemente su questioni tecniche o formali.

Nella nuova ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) sono
concretizzati i principi enunciati nella legge federale sulle ferrovie. Tra l'altro si disciplina più
precisamente l'autorizzazione all'accesso alla rete, specificando come esso viene organizzato
nella pratica (comprese le scadenze) e come sono disciplinate le questioni inerenti
all'esercizio per le quali è necessaria una regolamentazione statale. L'ordinanza non indica
però il prezzo di tracciato, pur fissando i criteri per la sua determinazione. L'art. 9b stabilisce
che per il calcolo del prezzo di tracciato nel traffico passeggeri e per la determinazione dei
prezzi minimi è competente l'Ufficio federale dei trasporti.  Nel traffico merci i prezzi di
tracciato vengono fissati dalle stesse imprese che gestiscono l'infrastruttura, le quali non
possono però prescindere dai prezzi minimi prescritti dall'UFT.

La nuova ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) disciplina la
nuova concessione istituita nell'ambito del trasporto dei viaggiatori in seguito alla
separazione tra trasporto e infrastruttura. Essa sostituisce contemporaneamente l'ordinanza
sulle concessioni per automobili (OCAuto), l'ordinanza concernente la navigazione sottoposta
a concessione o a permesso e gli artt. 1 e 2 dell'ordinanza sulle filovie. Il sistema di rilascio
delle concessioni è definito già nell'art. 4 della legge federale sul trasporto di viaggiatori.
L'ordinanza licenziata oggi disciplina l'iter e le competenze; a seconda del tipo di corse
effettuate, essa prevede ora anche per le FFS una concessione e/o un'autorizzazione federale
o cantonale, ponendo la FFS SA e le altre imprese di trasporto concessionarie su un piano di
uguaglianza.

La nuova ordinanza sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria è
l'equivalente dell'OCTV nel settore infrastruttura. Essa fissa la procedura per il rilascio della
concessione per l'infrastruttura.

È modificata l'ordinanza già in vigore sul promovimento del traffico combinato. La
procedura di ordinazione e d'indennità del traffico combinato accompagnato e non
accompagnato viene uguagliata a quella per il trasporto regionale viaggiatori. Così tutto il
trasporto combinato (compreso quello di container) è classificato tra i tipi di trasporto
beneficiari di indennità.

Trasferimento di diritti su beni fondiari alla nuova FFS SA

Con la nuova legge sulle FFS è stata decretata la trasformazione delle Ferrovie federali in
società anonima di diritto speciale. L'istituzione della nuova società impone una ripartizione
dei beni che si ripercuote anche sul suo patrimonio fondiario. Il Consiglio federale ha
designato i beni fondiari, i diritti reali limitati e i contratti che saranno trasferiti alla nuova
FFS SA.

Statuto delle nuove FFS: decisione provvisoria sugli organi societari

Con la nuova legge sulle FFS la nuova società anonima di diritto speciale è dotata
automaticamente dal 1° gennaio 1999 di personalità giuridica. Per garantire l'esercizio dei
diritti civili dell'impresa devono essere determinati fin d'ora i diritti e gli obblighi degli organi
societari. Questa decisione è provvisoria, poiché alcuni elementi centrali dello statuto
dell'impresa dipendono dal bilancio di apertura che sarà pronto solo in primavera del
prossimo anno. Solo allora sarà possibile stabilire in maniera vincolante, tra l'altro, le
disposizioni concernenti il capitale azionario, il tipo di azioni (nominative e/o al portatore),
taglio e numero delle azioni.

Con la sua decisione provvisoria, il Consiglio federale ha sancito che il consiglio
d'amministrazione sarà composto al massimo da 9 membri, di cui 2 rappresentanti del
personale. Tutti i membri del consiglio d'amministrazione  saranno eletti dall'assemblea
generale e saranno soggetti alle disposizioni del diritto azionario. In questo modo si tiene
conto dei principi della riforma delle ferrovie, secondo i quali deve essere garantita una netta
separazione tra le funzioni politiche e quelle aziendali.

Ufficio di revisione esterno delle nuove FFS

Il diritto azionario prevede un ufficio di revisione per la società anonima. Sulla base della
legge sulle FFS il Consiglio federale ha attribuito questo incarico alla ATAG, Ernst & Young
(ATAG).

Berna, 25 novembre 1998

Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e della
Comunicazione

Servizio stampa

Informazioni:	Ufficio federale dei trasporti, Stato maggiore della comunicazione,
tel. 031/322 36 43. I testi delle ordinanze in tedesco e in francese possono
essere richiesti allo stesso indirizzo.
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