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Ricorsi contro gli elenchi degli ospedali: il Consiglio federale pronuncia decisioni di principio

Comunicato per la stampa

Ricorsi contro gli elenchi degli ospedali: il Consiglio federale
pronuncia decisioni di principio

Mercoledì il Consiglio federale ha parzialmente accolto due ricorsi
contro l'elenco degli ospedali del Canton Appenzello Esterno e
pronunciato contestualmente decisioni di principio.

Assicurazione di base e assicurazioni complementari

La nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) disciplina
per principio soltanto l'assicurazione di base, mentre il settore delle
assicurazioni complementari soggiace alla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA). Il contenimento dei costi va attuato nei reparti
comuni degli ospedali mediante una pianificazione statale mentre
nell'ambito dei reparti semiprivati e privati attraverso la concorrenza.
Tuttavia, come palesato soprattutto da due sentenze pronunciate dal
Tribunale federale delle assicurazioni il 16 e 19 dicembre 1997, una
delimitazione netta tra l'assicurazione generale e l'assicurazione
privata non è possibile. I due ambiti s'intersecano reciprocamente e, in
qualità di contribuenti del premio, anche coloro che beneficiano di
assicurazioni complementari hanno diritto a prestazioni previste
dall'assicurazione obbligatoria di base.

Il Consiglio federale ha ora deciso che i reparti semiprivati e privati
soggiacciono a una pianificazione ospedaliera; le prestazioni del
settore delle assicurazioni complementari non devono, per contro,
cogentemente figurare nell'elenco degli ospedali. L'autorizzazione dei
reparti privati e semiprivati - alla stregua di quella dei reparti
comuni - dipende anche dall'ammissione nell'elenco degli ospedali,
tuttavia a tal proposito va rilevato che è sufficiente l'accettazione
nell'elenco del Cantone d'ubicazione. Per i reparti comuni, come pure
per i reparti semiprivati e privati, possono essere allestiti o elenchi
separati o un elenco comune. Dal momento che, anche in caso di
trattamenti in reparto privato, le casse malati sono tenute a rimborsare
soltanto le prestazioni obbligatorie previste dalla legge e inoltre
possono fatturare soltanto i costi corrispondenti alle tariffe per i
reparti comuni dell'ospedale - o in base a una tariffa di riferimento
qualora l'ospedale non disponesse di un reparto comune - è garantito
che, grazie a un siffatto disciplinamento, la pianificazione ospedaliera
non sia aggirata nell'ambito dell'assicurazione di base. Il Consiglio
federale ha inoltre posto l'accento sulla particolare importanza che
riveste la pianificazione intercantonale, vale a dire il coordinamento
delle singole pianificazioni ospedaliere dei Cantoni.

Elenco degli ospedali per letti d'ospedale fuori del Cantone?

Dopo che il Consiglio federale, nell'ambito delle sue prime decisioni,
aveva richiesto l'emanazione di elenchi per letti d'ospedale fuori del
Cantone, nella misura in cui un Cantone non fosse stato in grado di
garantire le cure ospedaliere della propria popolazione (trattamento
ospedaliero fuori del Cantone su indicazione medica), esso ha ora
precisato che almeno i piccoli Cantoni possono rinunciare a siffatti
elenchi particolari e rinviare, nel senso di una clausola generale,
all'ammissione nel Cantone d'ubicazione. I pazienti mantengono dunque la
possibilità di optare per stabilimenti di cura fuori del Cantone a
condizione che un trattamento fuori Cantone si riveli opportuno per
motivi d'ordine medico.

Accolti parzialmente i ricorsi contro l'elenco degli ospedali di
Appenzello Esterno

I ricorsi sono stati parzialmente accolti poiché la pianificazione
cantonale era insufficiente nell'ambito della riabilitazione. Il
Consiglio di Stato avrebbe dovuto chiarire il fabbisogno della
popolazione in quanto a letti destinati alla riabilitazione e, sulla
scorta di una valutazione, attribuire un numero di letti ai singoli
stabilimenti.

21 ottobre 1998

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni: Josef Würsch, Divisione dei ricorsi al Consiglio
federale, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 36