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Proteggere meglio la popolazione dagli abusi. Il Consiglio federale fissa al 1° gennaio 1999 l'entrata in vigore della legge sulle armi

Comunicato per la stampa

Proteggere meglio la popolazione dagli abusi
Il Consiglio federale fissa al 1° gennaio 1999 l'entrata in vigore della
legge sulle armi

Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 1999 l'entrata in vigore
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e
della relativa ordinanza d'esecuzione. In tal modo, pur salvaguardando
le tradizioni e i diritti dei militari, dei cacciatori, dei tiratori e
dei collezionisti, la popolazione sarà meglio protetta dagli abusi in
materia di armi.

Il Parlamento ha licenziato la legge sulle armi il 20 giugno 1997; il 9
ottobre 1997 è scaduto inutilizzato il termine di referendum. La legge e
l'ordinanza sostituiscono il Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio
di armi e munizioni e rendono unitario il diritto in materia di armi in
Svizzera. Le nuove disposizioni concernono in particolare l'acquisto, il
porto e il commercio di armi.

Permesso d'acquisto di armi o contratto
La legge sulle armi prescrive un permesso per l'acquisto di armi in
ambito commerciale e un contratto scritto per l'acquisto di armi fra
privati. I fucili a ripetizione d'ordinanza e i fucili da caccia o da
sport possono tuttavia essere acquistati senza permesso d'acquisto. Per
quanto riguarda l'acquisto di spray destinati all'autodifesa, soltanto
quelli contenenti sostanze delle classi di tossicità 1 e 2 sottostanno
all'obbligo di un permesso.

I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono però avere un
permesso per l'acquisto di armi sia in ambito commerciale sia da
privati. Inoltre devono allegare alla domanda per ottenere il permesso
d'acquisto di armi un'attestazione del loro Stato di origine dalla quale
risulta che sono autorizzati all'acquisto di un'arma. In virtù della
legge sulle armi, il Consiglio federale può vietare, a livello di
ordinanza, ai cittadini di determinati Stati l'acquisto di armi e
munizioni nonché il porto di armi. L'ordinanza sulle armi prevede un
tale divieto per i cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia,
della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia, della Turchia,
dello Sri Lanka, dell'Algeria e dell'Albania; sostituisce le quattro
ordinanze d'urgenza di polizia fondate sulla Costituzione federale.

Necessità della prova del bisogno
Per il porto di un'arma è necessario il relativo permesso e la prova del
bisogno, vale a dire che la persona che chiede un permesso di porto
d'arma deve rendere verosimile che necessita di un'arma per proteggersi
o per proteggere altre persone od oggetti. Inoltre deve dimostrare,
superando un esame, che possiede le conoscenze pratiche e teoriche a
garanzia di un porto d'arma sicuro. Il permesso di porto d'ama autorizza
a portare un'arma in pubblico in tutta la Svizzera. Il semplice
trasporto di armi non sottostà all'obbligo del permesso: per esempio, il
cacciatore che si reca nella zona di caccia o il tiratore che si reca
allo stand di tiro non hanno bisogno del permesso di porto d'armi.

Garantire un commercio di armi sicuro
Chiunque intende ottenere una patente di commercio di armi, deve
superare un esame. Il candidato deve dimostrare di disporre delle
conoscenze pratiche e teoriche per gestire in modo sicuro un commercio
di armi. Inoltre deve disporre di un locale commerciale a prova di
scasso e d'incendio nel quale depositare armi e munizioni. In tal modo
si intende porre un freno al cosiddetto "commercio di armi nella stanza
da letto " (Schlafzimmer-Waffenhandel), perifrasi usata per designare il
commercio di armi senza disporre di locali appropriati.

L'Ufficio centrale Armi a garanzia di un'esecuzione unitaria
La Confederazione istituisce un "Ufficio centrale Armi" a sostegno delle
autorità esecutive cantonali. Fra l'altro, detto Ufficio elaborerà una
documentazione unitaria per gli esami previsti dalla legge, gestirà una
banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri e
metterà a disposizione delle autorità cantonali competenti, in forma
informatizzata, tutti i moduli e i permessi previsti dalla legge.

21 settembre 1998
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per ulteriori informazioni:
Ufficio federale di polizia, Philipp Bättig, tel.: 031 322 42 99